Anonimato non necessario per prove pratiche a riconoscibilità intrinseca (Cons. Stato n. 5279 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio dell’anonimato dei concorrenti nelle procedure selettive pubbliche, posto a garanzia dell’imparzialità amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione, svolge un ruolo essenziale e indefettibile solo laddove la valutazione abbia ad oggetto prove standardizzate e oggettivamente omogenee. Quando invece la prova pratica consista in elaborati in tecnica mista, intrinsecamente riconoscibili e destinati alla discussione con la commissione, l’anonimato è di fatto impossibile e non costituisce requisito di legittimità della procedura. In tale caso la garanzia dell’imparzialità è assicurata dalla pubblicità della prova orale e dalla conseguente attivazione della responsabilità dell’organo esaminatore.
Il Fatto
La vicenda riguarda il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A008, finanziato con risorse del PNRR e svolto per le Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria e Friuli Venezia Giulia, con graduatorie regionali distinte.
Il TAR per il Veneto, con sentenza breve resa ex art. 60 c.p.a., aveva accolto il ricorso di alcuni concorrenti collocatisi in posizione non utile, annullando il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Veneto di approvazione delle graduatorie, per violazione della regola dell’anonimato nella prova pratica. Avverso tale pronuncia sono stati proposti quattro appelli, successivamente riuniti, con interventi ad adiuvandum e ad opponendum.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità degli appelli per carenza di interesse, sollevata sul rilievo che le graduatorie erano distinte per ciascuna Regione. L’eccezione è respinta: pur in presenza di graduatorie regionali separate, la procedura è stata gestita da un unico Ufficio su delega dell’Amministrazione centrale e si è conclusa con un unico decreto annullato dal TAR. Sussiste dunque l’interesse di ogni soggetto collocato in una delle graduatorie approvate con quel decreto a impugnare la sentenza.
Nel merito, la questione nodale attiene alla portata del principio di anonimato. Il giudice di prime cure aveva applicato i principi enunciati dal TAR Marche n. 100/2025, confermati dal Cons. Stato n. 6284/2025, secondo cui la regola dell’anonimato, prescritta dall’art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 per le sole prove scritte, va estesa alle prove pratiche che consistano in un mero testo scritto non identificabile a priori.
Il Collegio ritiene che la fattispecie sia diversa. La prova pratica contestata prevedeva elaborazioni su fogli da disegno e elaborate testuali strettamente connesse, in tecnica mista su grande formato, da svolgere in presenza della commissione e da discutere con essa. Tali elaborati erano intrinsecamente riconoscibili anche in assenza di nome e cognome.
Il Consiglio di Stato elabora una distinzione di principio. L’anonimato garantisce efficacemente l’imparzialità solo per prove standardizzate, prive di segni identificativi e suscettibili di valutazione oggettiva. Nelle procedure selettive orientate a valutare capacità professionali e attitudinali “a tutto tondo”, la riconoscibilità dell’elaborato è connaturata alla tipologia della prova. Ciò non determina una lesione dei principi costituzionali, poiché opera un efficace controaltare nella pubblicità della prova orale, con discussione dell’elaborato, e nella responsabilità della commissione. Il Collegio richiama, in parallelo, i corsi-concorsi della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione e le procedure di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti.
Nel caso concreto, i ricorrenti non hanno dimostrato alcuna grave e manifesta irragionevolezza o vessatorietà della valutazione in loro danno. L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto in riforma della sentenza impugnata, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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