Giudicato sul bonus docente: l’inerzia dell’amministrazione legittima l’ottemperanza con commissario ad acta (TAR Lazio n. 8866 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo idoneo per instaurare il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997 e successive modificazioni, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato. In caso di persistente inerzia, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo di provvedere, nomina il commissario ad acta e può disporre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione, ravvisando una situazione di criticità strutturale nell’adempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto a fruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere all’assegnazione per un totale di euro 2.000,00.
Nonostante il passaggio in giudicato della decisione e la sua notifica nelle forme di legge, l’amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato. Il Ministero si costituiva versando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza era regolarmente passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione. Risultava altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. con mod. dalla legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003. Il Collegio ha quindi rilevato che l’amministrazione non aveva offerto alcuna prova dell’avvenuto adempimento né chiarito le ragioni dell’inerzia.
A fronte dell’inadempimento, la Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale, espresso da Cass. n. 13533/2001, in tema di onere della prova tra debitore e creditore: spetta al debitore che affermi di aver eseguito la prestazione dimostrare il proprio adempimento. La mancata prova da parte del Ministero ha condotto all’accoglimento della pretesa, non essendo sindacabili in sede di ottemperanza i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario.
Il Collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni su richiesta della ricorrente.
Particolare rilievo assume la parte finale della motivazione, in cui il TAR stigmatizza la condotta dell’amministrazione, rilevando una situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente e costante: il Ministero non solo non corrisponde le somme dovute per il bonus docente, ma non ottempera neppure ai giudicati, costringendo i docenti ad instaurare un ulteriore giudizio e determinando un’esposizione esponenziale alle spese di lite. Per tale ragione, il Collegio ha disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Ministero, per gli accertamenti di rispettiva competenza. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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