Legittimo il licenziamento del dirigente che diffonde accuse non veritiere sul datore (Cons. Stato n. 5266 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro incontra i limiti della verità del fatto e della continenza dell’espressione. Le accuse di connivenza e di insabbiamento rivolte ai vertici dell’istituto datore di lavoro, non suffragate da alcuna evidenza probatoria e formulate con linguaggio offensivo, integrano gli illeciti disciplinari previsti dall’art. 14, comma 1, del regolamento del personale. Il dovere di riservatezza dei dipendenti, imposto dall’art. 41, comma 4, dello Statuto, non riguarda solo gli atti segretati o classificati, ma ogni notizia appresa in ragione del proprio ufficio, sicché la diffusione tra dipendenti può integrare la violazione. La scelta della sanzione è espressione di amplissima discrezionalità, sindacabile solo per evidente travisamento o macroscopica illogicità.

Il Fatto

L’appellante, già dipendente di un istituto di vigilanza bancaria, impugnava la delibera con cui il Consiglio superiore dell’Istituto gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dodici mesi, con assegnazione ad altra unità operativa. L’impugnazione era estesa agli atti presupposti, tra cui il provvedimento del Governatore, il parere della Commissione di disciplina e la nota di contestazione.

All’origine del procedimento vi erano una serie di messaggi diffusi dall’appellante, tra il 10 e il 19 ottobre 2021, prima sul blog aziendale e poi mediante email inviate anche all’esterno. In tali messaggi il ricorrente attribuiva ai vertici dell’Istituto di aver omesso di intervenire nella vicenda della vendita di diamanti e di aver agito con intento di copertura, lamentando di aver subito ritorsioni e pressioni. Il TAR Lazio, con la sentenza impugnata, aveva respinto il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi d’appello, ritenendoli infondati. Preliminarmente il Collegio affronta la censura relativa alla mancata considerazione dei file audio e dei capitoli di prova testimoniale. Tali mezzi di prova erano stati implicitamente ritenuti irrilevanti dal primo giudice, e la valutazione è condivisa: l’oggetto del procedimento disciplinare è documentato dai messaggi, ricostruibili nella loro effettiva portata senza prove esterne.

Il Collegio rileva inoltre che i file audio non sono ammissibili né utilizzabili, non essendo dimostrata la loro lecita produzione e non essendo possibile autenticare le voci, né risultando prodotta una trascrizione asseverata. Il capitolato testimoniale è giudicato non conferente: è funzionale a dimostrare che la decisione di non sanzionare i vertici della banca fu discussa con opinioni divergenti, ma da ciò non può dedursi la connivenza dell’Istituto. La solidarietà espressa da alcuni colleghi non prova il disegno preordinato ad isolare l’appellante.

Nel merito, focalizzando l’attenzione sull’atto di contestazione e sui messaggi allegati, il Collegio osserva che l’appellante ha chiaramente insinuato di essere vittima di molestie sul lavoro, ha accusato i vertici dell’Istituto di non aver denunciato i misfatti e sanzionato i colpevoli, e ha prospettato un insabbiamento di responsabilità. Tuttavia tali accuse, oltre che disdicevoli per l’immagine dell’Istituto, erano frutto di congetture non supportate da evidenze di fatto e spiegabili in modo alternativo: lo spostamento a diversa unità poteva integrare mobbing, ma anche una mera scelta organizzativa del datore di lavoro.

I messaggi evidenziano altresì la mancanza di continenza, per l’uso di termini volgari o coloriti. La non provata veridicità delle affermazioni e la mancanza di continenza escludono la scriminante dell’esercizio della libertà di pensiero; neppure la natura di “sfogo” vale a scriminare la condotta. È quindi integrato l’illecito di cui all’art. 14, comma 1, del Regolamento.

Quanto al dovere di riservatezza, il Collegio precisa che esso non riguarda solo gli atti segretati o classificati. I dipendenti sono tenuti, ai sensi dell’art. 41, comma 4, dello Statuto, alla massima riservatezza su tutte le notizie apprese in ragione del proprio ufficio: anche la diffusione tra dipendenti addetti a diverse unità può integrare la violazione. La censura sull’eccessiva gravità della sanzione è infine respinta: la mancanza di danno non rileva ai fini dell’integrazione dell’illecito, e la scelta della sanzione rientra in una discrezionalità ampia, che nel caso concreto ha valorizzato l’assenza di precedenti e la limitata diffusione dei messaggi. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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