L’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario sulla carta docente è ammissibile dinanzi al TAR (TAR Lombardia n. 2471 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto del docente alla carta elettronica per la formazione professionale è titolo esecutivo nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito; decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il docente può proporre ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 c.p.a. Il giudice dell’ottemperanza, accolta la domanda, assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, il quale può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
Una docente, soccombente in primo grado, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro una sentenza che dichiarava il suo diritto all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la somma complessiva di euro 2.500,00.
La sentenza, divenuta inoppugnabile e passata in giudicato, veniva notificata all’Amministrazione in data 17 luglio 2025. Nonostante il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non provvedeva all’esecuzione del titolo. La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza e la nomina di un commissario ad acta in via sostitutiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente accertato la ritualità della notifica della sentenza del giudice del lavoro, avvenuta in data 17 luglio 2025, e la sua vigenza, attestata dalla Cancelleria del Tribunale in data 2 febbraio 2026. Ha quindi verificato l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, condizione necessaria per l’ammissibilità del ricorso per ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, rilevando che l’Amministrazione non aveva ottemperato alla pronuncia del giudice del lavoro. Ha pertanto accolto il ricorso, disponendo che il Ministero desse completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnando allo stesso il termine di sessanta giorni dal momento in cui la parte interessata ne richieda l’intervento. Il commissario è stato espressamente autorizzato a ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, all’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Infine, il Collegio ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 800,00 oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, tenendo conto del carattere seriale della questione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026).
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.