Debito postergato del socio scaduto e soglia della liquidazione controllata (Cass. civ. Sez. I n. 17508 del 29.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del socio al rimborso del finanziamento concesso alla società in situazione di squilibrio finanziario è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e costituisce una condizione d’inesigibilità legale e temporanea, che opera anche durante la vita della società. La postergazione ex art. 2467 c.c. non si confonde con la mancata scadenza del termine di restituzione del mutuo ex artt. 1816 e 1817 c.c.: il debito della società, ove il termine sia scaduto, è debito “scaduto” a tutti gli effetti giuridici, pur se (ancora) inesigibile. Ai fini dell’art. 268, comma 2, c.c.i.i., l’impedimento all’apertura della liquidazione controllata è solo quello della mancata scadenza del termine, non anche quello dell’art. 2467 c.c., sicché il debito postergato scaduto concorre alla soglia dei debiti scaduti e non pagati. L’inammissibilità, per difetto d’interesse, del motivo che censura il diniego del termine ex art. 271 c.c.i.i. consegue alla dichiarata cessazione dell’interesse della ricorrente.
Il Fatto
Un creditore ha chiesto l’apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di una società. La società ha resistito, deducendo l’insussistenza dei requisiti dell’art. 268, comma 2, c.c.i.i. e, in subordine, chiedendo ai sensi dell’art. 271 c.c.i.i. un termine per accedere a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il tribunale ha ritenuto sussistente il requisito di soglia, sul rilievo che il credito postergato del socio era stato concesso con un termine di restituzione, e ha disposto l’apertura della procedura. La Corte d’appello ha respinto il reclamo della società, ritenendo computabile il debito postergato già scaduto e inammissibile la richiesta di accesso alla procedura per difetto di formalizzazione della relativa domanda. La società ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal creditore.
La Motivazione della Corte
La questione centrale è se il debito verso il socio, postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c., debba essere computato ai fini della soglia dei debiti scaduti e non pagati prevista dall’art. 268, comma 2, c.c.i.i. La ricorrente sosteneva che la postergazione, operando come condizione sospensiva del diritto al rimborso, differisca ex lege la scadenza e renda il credito non scaduto; di qui l’impossibilità di computarlo.
La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 1865 del 2025) secondo cui la postergazione del diritto del socio è una condizione d’inesigibilità legale e temporanea, che opera anche durante la vita della società e non solo nel concorso formale dei creditori. Da ciò discende l’obbligo della società di rifiutare il rimborso al socio ove sussista la situazione di difficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge, con verifica giudiziale estesa al momento della decisione; la situazione prevista dall’art. 2467, comma 2°, c.c. è fatto impeditivo del diritto alla restituzione, rilevabile d’ufficio (Cass. n. 12994 del 2019).
Il passaggio decisivo è la distinzione tra l’impedimento derivante dalla postergazione e quello della mancata scadenza del termine. Il termine ex artt. 1816 e 1817 c.c. individua il momento dal quale sorge l’obbligo di restituire; la postergazione individua un diverso fatto impeditivo, che può concorrere con la pendenza del termine ma resta giuridicamente distinto. Perciò il debito, ove il termine sia scaduto, è debito “scaduto” a tutti gli effetti, pur se in ipotesi ancora inesigibile finché sussista l’impedimento dell’art. 2467 c.c.
La norma che esclude l’apertura della liquidazione controllata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore alla soglia prende in considerazione, quale impedimento, solo quello della mancata scadenza del termine, non anche quello dell’art. 2467 c.c. Il debito postergato ma scaduto concorre quindi alla soglia. La tesi opposta condurrebbe a negare l’insolvenza proprio quando la società, con debiti restitutorì verso i soci oltre la soglia e in presenza delle condizioni dell’art. 2467, comma 2°, c.c., versa nell’impossibilità ex art. 2, comma 1, lett. b), c.c.i.i. di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, per impedimento fattuale o giuridico.
Il secondo motivo, che censurava il diniego del termine ex art. 271 c.c.i.i., è inammissibile per dichiarato difetto d’interesse, essendo ormai venuto meno l’interesse della ricorrente. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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