Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Campania n. 3730 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice civile che condanna l’Amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio e vincola la P.A. a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza esecuzione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina l’adempimento entro un termine. La persistente inerzia giustifica la nomina fin d’ora del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora, parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con emissione dei relativi buoni di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23.
La sentenza civile, notificata in forma esecutiva, è passata in giudicato e il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive verso la P.A. è decorso. L’Amministrazione non ha provveduto. Il ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si costituisce con memoria solo formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura della sentenza civile. Questa esprime un contenuto conformativo-ordinatorio immediatamente vincolante per l’Amministrazione, che è tenuta a conformarsi al decisum. L’obbligo non si esaurisce in un adempimento formale, ma consiste nel far conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto dal giudice ordinario.
Accertati il passaggio in giudicato, la notifica in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Tribunale rileva che l’intimata, costituitasi solo formalmente, non ha dato alcuna esecuzione. Ne deriva l’accoglimento del ricorso.
Il giudice ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale, su istanza del ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio l’accoglie e la fissa, conformemente all’orientamento dello stesso Tribunale, in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta. La decorrenza è dal giorno di comunicazione della sentenza e la misura è dovuta sino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con liquidazione in dispositivo e distrazione a favore del difensore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.