Revocatoria ordinaria: motivazione apparente e prova presuntiva dell’eventus damni (Cass. civ. Sez. III n. 17509 del 29.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla. In tema di azione revocatoria ordinaria, l’accertamento dell’eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede la sola dimostrazione della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. Quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per l’esercizio dell’azione è la conoscenza del debitore del pregiudizio delle ragioni creditorie e, per gli atti a titolo oneroso, l’analoga consapevolezza del terzo; la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.

Il Fatto

Un terzo acquirente di un fondo rustico ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda revocatoria proposta da due creditori dei venditori avverso il medesimo contratto di compravendita. Il primo creditore aveva agito per far dichiarare l’inefficacia dell’atto ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.; un secondo creditore aveva promosso autonoma azione revocatoria sul medesimo contratto. Riuniti i giudizi, il Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria, dichiarando assorbite le altre domande.

La Corte d’appello di Bari, in sede di gravame, ha confermato la decisione, disattendendo la doglianza sull’insussistenza dell’eventus damni e reputando integrati gli altri presupposti dell’azione. Il ricorrente propone quattro motivi, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente, la violazione delle regole sull’onere della prova, l’erroneità della valutazione presuntiva dell’elemento soggettivo e la questione della legittimazione del terzo acquirente.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte ricostruisce con precisione il perimetro dell’error in procedendo da motivazione apparente. Il vizio sussiste non solo quando manchi materialmente il testo della motivazione, ma anche quando le argomentazioni, pur presenti, non consentano di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito. Richiama il principio delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016, secondo cui è nulla la sentenza che non renda percepibile il fondamento della decisione, nonché l’orientamento che qualifica viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva. Nel caso concreto, la Corte esclude il vizio: le argomentazioni, sia sull’eventus damni sia sull’elemento soggettivo, risultano idonee a far conoscere il ragionamento del giudice del merito, collocandosi al di sopra del minimo costituzionale.

Sul secondo motivo, la Corte distingue nettamente tra la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e la diversa censura sulla valutazione delle prove. La prima è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata; il secondo profilo è sindacabile nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La Corte territoriale ha correttamente ripartito l’onere: al creditore spetta dimostrare le modificazioni della garanzia patrimoniale, al debitore l’idoneità del residuo patrimonio. Ha altresì ribadito che l’eventus damni non richiede la prova dell’effettivo pregiudizio, ma della sola pericolosità dell’atto, e che il ricorrente mira a un riesame del merito, precluso in sede di legittimità.

Sul terzo motivo, la Corte richiama la disciplina delle presunzioni. Ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., il giudice deve ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti, articolando il procedimento nei due momenti dell’analisi degli indizi e della loro valutazione complessiva, non raggiungibile con un’analisi atomistica. La censura è inammissibile perché si risolve nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa da quella applicata dal giudice del merito, o nella deduzione che le circostanze avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo.

Sul quarto motivo, la Corte dichiara l’inammissibilità per difetto di interesse: il giudice d’appello non ha posto a fondamento della decisione il difetto di legittimazione del terzo acquirente. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre all’obbligo di versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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