Contraddittorio endoprocedimentale IVA dovuto per ogni annualità d’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 17571 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di IVA, tributo armonizzato, l’obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale grava sull’amministrazione finanziaria con riferimento a ciascuna annualità d’imposta oggetto di ripresa. Non lo esclude il fatto che la pretesa discenda dal medesimo rapporto negoziale già verificato per l’anno precedente, né che per quella annualità il contraddittorio sia stato regolarmente espletato. Ove l’ufficio, competente per l’anno successivo, emetta l’atto de plano senza alcuna richiesta di documenti, la violazione è invalidante purché il contribuente assolva all’onere della cd. prova di resistenza, enunciando in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non proponendo un’opposizione meramente pretestuosa.

Il Fatto

La vicenda ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno d’imposta 2015, emesso nei confronti di una società poi fallita. L’amministrazione finanziaria disconosceva l’effettività dell’attività di intermediazione svolta da una società estera, con sede a Cipro, per l’assegnazione di una commessa e, di conseguenza, della provvigione corrisposta.

La CTP di Varese accoglieva il ricorso della contribuente, rilevando che l’ufficio aveva richiesto documentazione relativa al solo anno 2014 e non anche al 2015, non garantendo così il contraddittorio preventivo per tale annualità. La CTR della Lombardia respingeva l’appello dell’Agenzia, confermando che l’ufficio provinciale competente per il 2015 non aveva mai chiesto documenti né attivato il contraddittorio, emettendo l’atto sulla base degli esiti dell’attività svolta per l’anno precedente. Proponeva quindi ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, resistito dalla curatela fallimentare.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal quadro eurounitario, ricordando come l’art. 41, §§ 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea consacri il diritto a una buona amministrazione, declinato nel diritto di essere ascoltati prima dell’adozione di un provvedimento individuale pregiudizievole. Tale principio è stato calato nel nostro ordinamento dalle Sezioni Unite n. 24823 del 2015, secondo cui, per i tributi armonizzati, la mancanza del contraddittorio amministrativo impone una prova di resistenza.

La violazione dell’obbligo di contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo purché il contribuente assolva all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non proponga un’opposizione meramente pretestuosa. Il Collegio richiama altresì la giurisprudenza costituzionale, che ha riconosciuto al contraddittorio endoprocedimentale un ruolo centrale, quale espressione del giusto procedimento, e ne ha affermato l’esigenza di generalizzata estensione, demandando però al legislatore il compito di adeguare il diritto vigente.

Nel caso concreto, i giudici di appello hanno accertato che l’ufficio che aveva emesso l’atto per il 2015 era diverso da quello che aveva emesso l’atto per il 2014 e non aveva mai chiesto documenti, limitandosi a procedere de plano sulla base degli esiti dell’attività svolta per l’anno precedente. La contribuente, vertendosi in materia di IVA, aveva fornito la prova di resistenza producendo copiosa documentazione, potenzialmente idonea a condurre a esiti accertativi differenti.

La Corte respinge le circostanze su cui l’Agenzia fonda la censura. La ripresa aveva ad oggetto un tributo armonizzato e un’annualità diversa rispetto a quella per cui il contraddittorio era stato espletato, l’atto era stato emesso da un ufficio finanziario diverso e, quanto alle tre fatture contestate, solo per due la ricorrente dava evidenza del riferimento a prestazioni residue non fatturate nel 2014, nulla specificando in ordine alla terza. Anche solo per tale fattura l’amministrazione era dunque tenuta a espletare il contraddittorio.

Il primo motivo è quindi rigettato, con assorbimento del secondo e del terzo. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *