Riduzione TARI per mancata raccolta e vizio di omesso esame di documenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 14557 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di TARI, l’omesso svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti in una determinata zona del territorio comunale non determina l’esenzione dal tributo, ma la sua riduzione obbligatoria nella misura massima del 40 per cento della tariffa, ai sensi dell’art. 1, comma 657, della legge n. 147/2013, riduzione che discende direttamente dalla legge, prescindendo da specifica domanda e da eventuali previsioni regolamentari. La riduzione spetta per il solo fatto che il servizio, pur istituito, non venga concretamente svolto in una zona di significativa estensione, a prescindere dalla natura pubblica o privata dell’area, salvo che limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l’espletamento. Il mancato esame di un documento, quale il capitolato speciale d’appalto, che offra la prova di circostanze decisive sulla effettiva modalità di svolgimento del servizio, integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora la sua valutazione possa determinare un diverso esito della controversia.
Il Fatto
Il Comune di Nola invitava la società contribuente al pagamento della TARI per l’anno 2015, calcolata con tariffa piena, in relazione a uno stabilimento industriale sito nel comprensorio dell’Interporto di Nola, in zona ASI. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che l’area non fosse servita dal servizio di raccolta comunale. Il Comune proponeva appello, e la Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma, rigettava il ricorso originario, affermando che il servizio era svolto con sistema “porta a porta” in tutto il territorio comunale, comprese le aree interessate.
La società impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, deducendo sei motivi, tra cui la violazione del giudicato esterno, l’erronea valutazione delle modalità di svolgimento del servizio e l’omesso esame della documentazione contrattuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato il primo motivo, relativo alla dedotta violazione del giudicato esterno, formatosi su una sentenza della Commissione tributaria provinciale favorevole alla società per l’annualità 2014. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto l’eccezione di giudicato esterno, essendo la sentenza richiamata anteriore a quella impugnata, avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di merito e non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che, in materia di TARSU, l’accertamento relativo allo smaltimento dei rifiuti non ha carattere durevole ed è suscettibile di modifiche da un periodo d’imposta all’altro, con la conseguenza che il giudicato su un’annualità non può essere utilmente invocato per altre.
Nel merito, la Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbiti i restanti. Richiamando un consolidato orientamento di legittimità, ha ribadito che la TARI, pur avendo natura di tributo comunale, è dovuta anche se l’utente non si avvalga concretamente del servizio, in quanto la sua ragione istitutiva risiede nel finanziamento di interessi generali della collettività. Tuttavia, l’omesso svolgimento del servizio nella zona ove è ubicato l’immobile comporta una riduzione obbligatoria dell’imposta, non già l’esenzione. Con specifico riferimento all’art. 1, comma 657, della legge n. 147/2013, la riduzione non superiore al 40 per cento spetta quando la raccolta non viene effettuata in una zona di significativa estensione del territorio comunale, a prescindere dalla natura pubblica o privata dell’area.
La Corte ha quindi verificato se nel caso di specie sussistessero i presupposti per la riduzione. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva ritenuto che il servizio fosse svolto con sistema “porta a porta” sino allo stabilimento della società, ma tale conclusione si fondava su un esame non integrale del capitolato speciale d’appalto, dal quale risultava che il servizio era invece prestato solo “in tutte le strade di collegamento per zona A.S.I., C.I.S., Interporto – Vulcano Buono”. La stessa difesa del Comune aveva peraltro riconosciuto che il servizio era svolto fino alla porta degli agglomerati commerciali, e non all’interno delle aree di proprietà privata. Tale circostanza, se valutata, avrebbe potuto comportare una diversa qualificazione della fattispecie, con conseguente diritto alla riduzione tariffaria.
Il mancato esame della documentazione contrattuale e delle risultanze del piano finanziario, che descrivevano un sistema di “raccolta stradale” e non “porta a porta”, è stato ritenuto dalla Corte idoneo a integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto la prova documentale non considerata offriva elementi di tale portata da invalidare, con giudizio di certezza, le risultanze poste a fondamento della decisione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per la valutazione del sistema di raccolta ai fini dell’eventuale applicazione della riduzione.
Nota della Redazione
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