Giudicato esterno e opposizione del condebitore solidale in materia tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 4691 del 22.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in cassazione anche quando si sia formato successivamente alla sentenza impugnata, poiché la relativa produzione non incontra il divieto dell’art. 372 cod. proc. civ., limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito. In materia di solidarietà tributaria, l’art. 1306, secondo comma, cod. civ. consente al condebitore che non ha partecipato al processo di opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da altro condebitore, salvo che questa sia fondata su ragioni personali. L’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime quando l’atto impositivo presupposto sia stato annullato, poiché viene meno il titolo della pretesa, con effetto verso tutti i condebitori.

Il Fatto

La ricorrente impugna la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello erariale, aveva ritenuto legittima una cartella di pagamento relativa all’imposta di registro dovuta per un atto di compravendita immobiliare stipulato nel 2004, in cui la contribuente era condebitrice solidale di una società.

A fondamento del ricorso per cassazione, la contribuente eccepisce l’esistenza di un giudicato esterno: un altro condebitore in solido aveva impugnato con successo l’avviso di rettifica e liquidazione presupposto, ottenendone l’annullamento con sentenza passata in giudicato per mancata impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta due questioni distinte: la rilevabilità del giudicato esterno e i suoi limiti soggettivi. Sul primo punto ribadisce che il giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità, non solo quando emerga da atti già prodotti in merito, ma anche quando si sia formato dopo la sentenza impugnata. In tale ipotesi la produzione del documento attestante il giudicato non collide con il divieto dell’art. 372 cod. proc. civ., che riguarda i soli documenti formatisi nel corso del giudizio di merito.

Sul secondo profilo richiama l’art. 1306 cod. civ., che in deroga ai limiti soggettivi del giudicato consente al condebitore di opporre al creditore la sentenza favorevole conseguita da altro condebitore. La norma riflette il principio ultra partes, secondo cui la sentenza produce effetti solo tra le parti del processo. Il secondo comma dell’art. 1306 cod. civ. ammette l’opponibilità della pronuncia favorevole, salvo che sia fondata su ragioni personali, ipotesi non ricorrente nella specie.

La Corte conferma l’orientamento consolidato secondo cui il giudicato riguardante un condebitore prevale sull’avviso di accertamento, con il solo limite che non può essere invocato da chi abbia già un giudicato formatosi nei propri confronti. La facoltà di opporre il giudicato favorevole sussiste anche se questo sopravviene nel corso del giudizio, trattandosi di condizione del diritto da valutare al momento della decisione.

Nella specie la ricorrente ha correttamente invocato il giudicato favorevole del condebitore, relativo al medesimo atto impositivo posto a base della pretesa erariale. La Corte ribadisce che l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento diventano illegittime quando l’atto impositivo presupposto sia annullato, poiché tale pronuncia elimina il titolo della pretesa, escludendo ogni ulteriore forma di riscossione. L’annullamento ottenuto dal condebitore impugnante esplica quindi i suoi effetti verso tutti i condebitori.

La Corte accoglie il ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese di merito, essendosi il giudicato formato dopo la conclusione dell’appello, e condanna la controricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1306 c.c.

Tutte le 91 sentenze sull'art. 1306 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *