Notifica dell’avviso a soggetto diverso non legittima all’impugnazione (Cass. civ. Sez. V n. 17681 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mera ricezione della notificazione di un avviso di accertamento, inequivocabilmente intestato ed emesso nei confronti di un soggetto diverso, non attribuisce di per sé al ricevente la legittimazione ad impugnare l’atto in nome proprio. La legittimazione ad causam si riscontra alla stregua della sola fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che attiene al merito. Il relativo difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, ove accertato, comporta l’inammissibilità del ricorso introduttivo, restando assorbiti i motivi di merito.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento a fini Ires, Irap e Iva nei confronti di una società con sede in Liechtenstein, ritenuta avente sede effettiva in Italia, per il recupero dei ricavi derivanti da una cessione di terreni. L’atto era notificato alla società, presso il domicilio fiscale eletto in Italia, e al ricorrente quale suo rappresentante fiscale.
Il ricorrente impugnava l’atto in proprio, quale destinatario della notifica, contestando tra l’altro la qualifica di amministratore di fatto e l’esterovestizione della società. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello erariale. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente, rilevandola d’ufficio, la questione della legitimatio ad causam del ricorrente. Il Collegio osserva che la questione, pur evidentemente preliminare a ogni statuizione di merito, compresa quella sulla validità della notifica, non era stata specificamente trattata nei gradi precedenti, che si erano concentrati sul merito dell’esistenza di un potere rappresentativo sostanziale.
Il punto di partenza è il dato incontestato per cui l’atto impositivo era diretto esclusivamente alla società e contemplava il ricorrente solo «nella qualità di rappresentante fiscale per soggetto non residente», come risulta dalla stessa intestazione dell’avviso. La pretesa fiscale era dunque rivolta unicamente nei confronti della società.
La Corte rileva inoltre che il ricorso introduttivo, le controdeduzioni e lo stesso ricorso per cassazione erano stati proposti dal ricorrente dichiaratamente quale mero destinatario della notifica di un atto che, per sue stesse deduzioni, non lo attingeva. Gli atti processuali non contengono alcuna spendita del nome della società né l’allegazione dell’esercizio di un potere di rappresentanza.
Ne consegue il difetto di legittimazione: il ricorrente ha agito in nome proprio contro un atto diretto a un diverso soggetto giuridico, con conseguente inammissibilità del ricorso. La Corte richiama un isolato precedente di segno contrario — Cass. n. 4622/2009, non massimata — e lo ritiene superato da pronunce che hanno negato la legittimazione della persona fisica erroneamente indicata come legale rappresentante (Cass. n. 9282/2012; Cass. n. 7763/2019) o dell’amministratore di fatto (Cass. n. 26702/2022; Cass. n. 29474/2021).
Il Collegio esclude altresì che la legittimazione possa discendere dall’interesse derivante dall’attribuzione, nell’atto, delle qualifiche di rappresentante fiscale e di amministratore di fatto, poiché nell’atto non vengono imputate alla persona fisica obbligazioni d’imposta né sanzioni. Solo avverso eventuali atti impositivi o sanzionatori a lui diretti il ricorrente potrà far valere le proprie difese. La sentenza è quindi cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., con integrale compensazione delle spese, in ragione del rilievo d’ufficio dell’inammissibilità.
Nota della Redazione
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