Redditometro: prova contraria su entità e durata del possesso dei redditi (Cass. civ. Sez. V n. 17738 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali applicabili ratione temporis, concernenti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva. È pertanto legittimo l’accertamento fondato su tali indici, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. La prova contraria di cui al sesto comma dell’art. 38 del d.p.r. n. 600/73, di natura documentale, non attiene solo all’esistenza di eventuali redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma anche all’entità ed alla durata del possesso degli stessi, con riferimento all’anno di imposta cui si riferisce l’accertamento.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate di Livorno emetteva, nei confronti di una contribuente, un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione, per l’anno di imposta 2007, il maggior reddito IRPEF accertato mediante il metodo sintetico da redditometro. Il ricorso della contribuente veniva rigettato dalla CTP di Livorno, che riteneva non assolto l’onere probatorio in ordine alla giustificazione della capacità di spesa.

La C.T.R. della Toscana, sez. distaccata di Livorno, accoglieva invece l’appello, ritenendo che l’art. 38, comma 6, del d.p.r. 600/73, nel testo vigente ratione temporis, non imponesse la dimostrazione dettagliata dell’impiego delle somme, ma solo quella dell’esistenza di redditi esenti o sottoposti a tassazione separata, e che l’Ufficio avesse omesso ogni verifica concreta sulla realtà dei fatti. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo di ricorso, con cui l’Amministrazione censura la decisione del giudice di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.p.r. 600/73 e dell’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il motivo è dichiarato ammissibile e fondato.

La Corte ricorda che l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis — cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010 — prevede al quarto comma la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di elementi di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, e al quinto comma le spese per incrementi patrimoniali. Il sesto comma fa salva la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Il contribuente che deduca che le spese contestate derivino dalla percezione di ulteriori redditi è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso. Pur non dovendo dimostrare l’utilizzo diretto per sostenere le spese, egli è tenuto a produrre documenti, quali ad esempio gli estratti conto bancari, dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. La Corte richiama, tra le più recenti, Cass. n. 10310/2024 e Cass. n. 8274/2025.

Quanto ai criteri di ripartizione dell’onere della prova, la Corte chiarisce che non sussiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, ma un progressivo percorso di mitigazione del contenuto della prova contraria: dal più risalente orientamento che richiedeva la dimostrazione dell’utilizzo delle risorse non reddituali per l’acquisizione degli incrementi patrimoniali (Cass. n. 25104 del 2014, Cass. n. 6813 del 2009), a quello che riteneva sufficiente la prova della sola disponibilità (Cass. n. 6396 del 2014), fino all’indirizzo stabilizzatosi in termini mediani.

La sentenza impugnata risulta pertanto viziata per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 600/73 e del D.M. 19/11/1992, nella parte in cui ha sostanzialmente disapplicato i parametri del redditometro. Il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità (Cass. n. 27545 del 2011). La CTR non ha fatto corretta applicazione delle regole di riparto degli oneri probatori, avendo ritenuto raggiunta la prova contraria mediante la produzione di idonea documentazione contabile senza identificare le fonti del proprio convincimento né verificare l’entità e la durata del possesso dei redditi nell’anno di imposta 2007. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla C.G.T.2 della Toscana, sez. distaccata di Livorno, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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