Raddoppio dei termini di accertamento: rileva l’obbligatorietà della denuncia, non la sua presentazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 16964 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il raddoppio dei termini di accertamento di cui all’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 — nel testo vigente ratione temporis — dipende dalla ricorrenza dei presupposti che importano l’obbligatorietà della denuncia penale, non dalla sua effettiva presentazione. Il termine “doppio”, così individuato, vale anche nei confronti dei soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, per i quali l’accertamento consegue automaticamente in base alla presunzione di percezione degli utili extracontabili della società, costituendo l’accertamento nei confronti della società un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello ai soci. La presunzione opera in ragione della sola ristrettezza della base partecipativa, ferma la possibilità per i soci di fornire prova contraria mediante la dimostrazione della destinazione non personale degli utili ovvero della propria assoluta estraneità alla vita e alla gestione sociale. È inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza il motivo che censuri la determinazione del maggior reddito societario allegando la patrimonializzazione dei costi senza offrirne concreta dimostrazione documentale.
Il Fatto
La contribuente, socia di una società di capitali a ristretta base partecipativa, era destinataria di un avviso di accertamento con cui era stato rideterminato il reddito di partecipazione, a seguito dell’accertamento effettuato nei confronti della società per l’anno d’imposta 2003. Il primo giudice, preso atto dell’intervenuta sentenza sfavorevole alla società, rigettava la domanda della contribuente. La Commissione Tributaria Regionale della Campania-Napoli respingeva l’appello, ritenendo applicabile il raddoppio dei termini per la ricorrenza di una fattispecie penalmente rilevante, a prescindere dall’invio della denuncia, e confermando nel merito la natura fittizia delle operazioni contestate e delle conseguenti quote di ammortamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminato il primo motivo, lo dichiara infondato. Con riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento dipende dalla ricorrenza dei presupposti che importano l’obbligatorietà della denuncia penale — dato non contestato nella specie — e non dalla presentazione della stessa. Un identico motivo era già stato disatteso con l’ordinanza n. 30872 del 2023, resa nei confronti della società in relazione al medesimo avviso di accertamento, emesso e notificato nel 2009 per l’anno d’imposta 2003.
La Corte precisa che l’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, riferibile alla contestazione di utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci: il raddoppio dei termini vale pertanto anche per questi ultimi, ai quali l’accertamento consegue automaticamente in base alla presunzione di percezione degli utili extracontabili conseguiti dalla società.
I restanti motivi, volti a censurare la legittimità della determinazione del maggior reddito societario, sono dichiarati inammissibili per vizio di specificità e di autosufficienza: la ricorrente allega che la società avrebbe patrimonializzato i costi, ammortizzandoli solo per la quota dedotta, ma non offre alcuna concreta dimostrazione di ciò, né radica le proprie censure in precisi richiami documentali già versati agli atti dei giudizi di merito.
Quanto agli effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società — esitato nell’ordinanza n. 30872 del 2023 — la Corte rammenta che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili opera in ragione della sola ristrettezza della base, ferma la possibilità per i soci di fornire prova contraria. Nella specie, accertati definitivamente in capo alla società gli utili extracontabili, la contribuente non ha offerto alcuna prova contraria, né della destinazione non personale degli utili, né della propria estraneità alla vita e alla gestione sociale.
Il ricorso è pertanto integralmente rigettato, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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