Adeguamento agli studi di settore e ricarico presuntivo nell’accertamento induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 17849 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione dei redditi di impresa delle persone fisiche, qualora il contribuente si sia già adeguato in precedenza ai ricavi previsti dagli studi di settore, in caso di contestazione del ricorso a una percentuale di ricarico presuntiva applicata dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, il giudice tributario deve verificare la scelta dell’Amministrazione, in relazione alle censure prospettate, tenendo conto del fatto che gli studi di settore vanno preferiti ai parametri in sede di accertamento induttivo, attesa la natura più raffinata dei primi, desumibile dalla stessa normativa che li ha introdotti. L’accertamento induttivo è consentito, anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza, facendo leva sulle incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.

Il Fatto

Con avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, l’Ufficio rettificava il reddito di impresa di una società esercente attività di ristorazione e somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, applicando induttivamente percentuali distinte di ricarico sul venduto per i tre settori di operatività dell’esercizio. Il maggior reddito era imputato per trasparenza ai soci illimitatamente responsabili con distinti avvisi.

La società e i soci impugnavano gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti, rideterminando la percentuale di ricarico medio sul costo del venduto. La Commissione tributaria regionale, previa riunione, accoglieva gli appelli principali e rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, incentrato sull’onere probatorio rafforzato che il giudice di appello aveva posto a carico dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Corte ribadisce che, in presenza di adeguamento del contribuente agli studi di settore, il giudice tributario non può considerare illegittimo a priori il ricorso alla percentuale di ricarico presuntiva: deve piuttosto verificare la scelta dell’Amministrazione in relazione alle censure prospettate, tenendo conto del fatto che gli studi di settore vanno preferiti ai parametri, per la loro natura più raffinata, desumibile dalla stessa normativa che li ha introdotti.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’accertamento induttivo di cui all’art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973 è consentito anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile perché confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza, facendo leva sulle incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività. Su questa base incombe al contribuente l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale, senza confrontarsi con la giurisprudenza richiamata, ha ritenuto che l’Ufficio avesse utilizzato dati non derivanti dalla contabilità del contribuente, mentre l’Amministrazione avrebbe impiegato proprio i dati scaturenti dalla contabilità e dalle osservazioni di parte, nel rispetto del contraddittorio.

La pronuncia impugnata non affronta la questione della ricostruzione della percentuale di ricarico effettuata sulla base di specifici dati fattuali, ritenendola di fatto illegittima a priori, laddove l’Agenzia aveva segnalato evidenti incongruenze delle percentuali dichiarate nel quadriennio considerato e la manifesta antieconomicità della gestione, a fronte della quale erano state presentate solo generiche osservazioni sulla crisi del settore della ristorazione.

La sentenza è perciò cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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