Rottamazione quater: estinzione del giudizio solo a definizione perfezionata, ma il difetto sopravvenuto di interesse rende inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. 5 n. 8462 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata dei carichi tributari (cd. rottamazione-quater), l’estinzione del giudizio ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022 è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione, che richiede la produzione, nel giudizio stesso, della dichiarazione di adesione, della comunicazione dell’Agente della riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L’accertamento di tale perfezionamento non può prescindere dalla dimostrazione che i carichi definiti ricomprendano effettivamente il credito oggetto del giudizio. Tuttavia, la sola presentazione dell’istanza di estinzione, unitamente ai motivi posti a suo fondamento, integra gli estremi di una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, che conduce alla dichiarazione di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, senza che rilevi l’eventuale mancata produzione della documentazione comprovante il perfezionamento della definizione agevolata.
Il Fatto
La Sacor S.n.c. e i soci impugnavano dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina un avviso di accertamento relativo a maggiori IVA e IRAP per l’anno 2013, derivanti da acquisti “in nero” accertati tramite l’esame della documentazione bancaria. I contribuenti deducevano la violazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 e l’erroneità dei criteri di determinazione del maggior reddito. La CTP rigettava il ricorso e l’appello veniva a sua volta respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina.
Avverso la sentenza d’appello i due soci, nel frattempo estinta la società, proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nelle more del giudizio di legittimità, depositavano istanza di estinzione ai sensi dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, dichiarando l’adesione alla definizione agevolata dei carichi ed il pagamento delle rate scadute.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo della definizione agevolata ex art. 1, commi 231 e ss., l. n. 197/2022, come interpretato dall’art. 12-bis d.l. n. 84/2025, conv. con l. n. 108/2025. Richiamando le Sezioni Unite n. 5890/2026, la Corte rammenta che l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
Nel caso di specie, il contribuente aveva prodotto la dichiarazione di adesione, la comunicazione dell’Agente della riscossione e le attestazioni di pagamento delle rate scadute, ma non aveva depositato alcun documento idoneo a comprovare che nella cartella di pagamento definita fosse ricompreso anche il credito oggetto del giudizio di legittimità. Il prospetto di sintesi richiamato nell’istanza non era stato prodotto. Non poteva quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022.
La Corte rileva, tuttavia, che la presentazione dell’istanza di estinzione ed i motivi posti a suo fondamento rivelano il venir meno dell’interesse ad agire dei contribuenti. Ne consegue la possibilità di dichiarare — sul richiamo delle Sezioni Unite n. 3876/2010 — la sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
La volontà dimostrata dai contribuenti di definire la controversia mediante il pagamento, sia pure in misura ridotta, del dovuto, integra i motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Non sussistono, infine, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, atteso che la relativa disciplina si applica all’inammissibilità originaria del gravame e non a quella sopravvenuta per carenza di interesse (Cass. n. 13636/2015).
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Nota della Redazione
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