ICI ridotta al 50% per inagibilità ultrannuale senza reiterazione dell’istanza (Cass. civ. Sez. V n. 18892 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, la riduzione dell’imposta al 50% prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, richiesta per un determinato anno allegando perizia dell’ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, si applica, in caso di perdurante stato di inagibilità dell’immobile, anche agli anni successivi, senza necessità di reiterazione dell’istanza. È però necessario che il contribuente provi che l’ente impositore abbia avuto conoscenza della protratta inutilizzabilità del bene, anche per finalità extratributarie, e fino a quando risulti che il Comune sia venuto a conoscenza del ripristino dell’agibilità. L’agevolazione presuppone l’inagibilità intesa come obiettiva inidoneità dell’immobile all’uso per obsolescenza, cattiva manutenzione o carenze intrinseche; è irrilevante che tale stato sia imputabile all’omessa manutenzione del proprietario.
Il Fatto
La società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento ICI per gli anni dal 2007 al 2010 relativi a un immobile di sua proprietà, ritenendo di dover versare l’imposta nella misura agevolata del 50% a causa dell’inagibilità del cespite per totale degrado della struttura.
La CTP di Roma accoglieva il ricorso, rilevando che l’ente impositore non aveva provato la diversa situazione giuridica e di fatto che legittimasse l’aliquota piena. La CTR del Lazio, sull’impugnazione di Roma Capitale, accoglieva il gravame, escludendo che il Comune dovesse portare a conoscenza della contribuente il nuovo regolamento ICI e ritenendo che la dichiarazione di inizio lavori di ristrutturazione del 25.5.2010 dimostrasse che lo stato di degrado era frutto di una scelta imprenditoriale. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992. Il Collegio ricostruisce l’istituto affermando che la riduzione richiesta per un dato anno si estende agli anni successivi in caso di perdurante inagibilità, senza necessità di reiterare l’istanza. Il presupposto è che il contribuente provi la conoscenza dell’ente impositore, acquisita anche per finalità extratributarie.
Il principio si collega agli artt. 6, comma 4, e 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000, richiamati in coerenza con la collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente. Ne deriva che al contribuente non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune. La Corte richiama sul punto Sez. V n. 19665 del 2023, Sez. V n. 12015 del 2015 e Sez. 6-5 n. 8592 del 2021.
Nel caso concreto, risulta dagli atti che lo stato di inagibilità per gli anni dal 2002 al 2006 era conosciuto dal Comune, che nel 2006 aveva annullato in autotutela gli avvisi dal 2002 al 2004 riconoscendo la riduzione al 50%. Nel 2009 la contribuente aveva presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza del degrado e nel 2010 aveva inviato una perizia tecnica che documentava l’abbandono del cespite.
La Corte ribadisce che presupposto dell’agevolazione è la obiettiva inidoneità dell’immobile all’utilizzazione per obsolescenza, cattiva manutenzione o carenze intrinseche, richiamando Sez. V n. 29966 del 2019. Ne consegue l’irrilevanza che il degrado sia imputabile all’omessa manutenzione e l’apoditticità dell’affermazione della CTR sulla pretesa scelta imprenditoriale di convenienza. Roma Capitale, del resto, non ha dedotto che l’inagibilità fosse superabile con interventi di ordinaria o straordinaria amministrazione. I restanti motivi restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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