Credito IVA a rimborso: onere probatorio del contribuente e controllo automatizzato (Cass. civ. Sez. V n. 17850 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposizione armonizzata sul valore aggiunto, la neutralità dell’imposta comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno, dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo, va riconosciuta quando il contribuente ha rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato, il diritto alla detrazione non può essere negato se il contribuente dimostra in concreto, ovvero non è controverso, di avere compiuto acquisti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili. Il contribuente che chiede il rimborso deve però offrire prova dell’esistenza e della consistenza del credito, non essendo sufficiente il mero assunto.

Il Fatto

Una società contribuente era attinta da una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatica ai sensi dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, previa comunicazione di irregolarità. Per l’anno di imposta 2008 l’Ufficio richiedeva il pagamento di un importo a titolo di minor credito IVA, oltre sanzione e interessi, rilevando che il credito era stato indicato in dichiarazione come risultante dall’anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa.

La contribuente impugnava la cartella dinanzi alla CTP, che accoglieva il ricorso; l’appello dell’Agenzia delle entrate era rigettato dalla CTR del Lazio. La CTR riteneva che la fattispecie rientrasse nell’ipotesi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, osservando che non era in discussione la sussistenza del credito ma solo l’erronea indicazione in dichiarazione. L’Agenzia ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, con cui l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., degli artt. 19 e 30 e dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il punto centrale è la premessa della CTR, secondo cui non sarebbe in discussione la sussistenza del credito vantato dalla società.

In via preliminare la Corte rigetta le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità sollevate dalla controricorrente. Quanto alla prima, in disparte la formulazione dubitativa, figura in atti l’attestazione di conformità. Quanto alla seconda, il ricorso è contenuto in determinate pagine e la presenza, dopo di esse, di altri fogli non correlati non inficia la compiutezza dell’atto, chiaramente percepibile e inequivocamente connesso alla contribuente e alla sentenza impugnata.

Nel merito il ricorso è fondato. La Corte richiama l’insegnamento di Cass., Sez. U, n. 15777 del 2016, secondo cui l’eccedenza d’imposta va riconosciuta dal giudice tributario, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato, se il contribuente ha rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione e se è dimostrato in concreto, ovvero non controverso, che si tratta di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati a operazioni imponibili. Richiama altresì la conforme Cass. n. 5129 del 2025 e, in applicazione di tale principio, Cass. n. 8131 del 2018.

Da ciò deriva che il contribuente, ai fini del riconoscimento di un credito chiesto a rimborso, deve offrire prova sia dell’osservanza dei requisiti sostanziali per la detrazione, dimostrando in concreto gli acquisti, sia dell’esistenza e consistenza del credito. Nel caso di specie l’Amministrazione ha offerto ampia prova documentale del disconoscimento del credito, giusta provvedimento non impugnato ad esito di specifico processo verbale di constatazione, con credito peraltro esposto in misura inferiore nella dichiarazione del 1998. La CTR, affermando che non era in discussione la sussistenza del credito, è incorsa in duplice errore: non ha tenuto conto di tale documentazione e ha omesso di considerare l’onere probatorio a carico della contribuente.

La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame, eventualmente esteso alle questioni assorbite, e per le spese, comprese quelle del grado.

Nota della Redazione

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