Regime del margine per l’antiquariato: onere della prova a carico del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 9032 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime del margine di cui all’art. 36 del d.L. n. 41 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 1995, rappresenta un regime speciale, derogatorio rispetto all’ordinaria disciplina fiscale delle cessioni, con la conseguenza che grava sul contribuente che intenda avvalersene l’onere di provare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto. In tema di ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione deve concretizzarsi nella specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione è errata e non può prescindere dalla critica alla ratio decidendi della pronuncia impugnata, a pena di inammissibilità per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Il vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. non è configurabile in relazione a istanze istruttorie, come la richiesta di CTU contabile, la cui omissione è denunciabile esclusivamente quale vizio di motivazione.
Il Fatto
La società, casa d’aste operante nel settore dell’antiquariato, impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione, per l’anno d’imposta 2008, un maggior imponibile ai fini Ires, Irap e Iva. L’Ufficio, in particolare, disconosceva l’applicabilità del regime del margine ad alcune vendite di oggetti d’antiquariato effettuate dalla contribuente per conto altrui.
Sia il giudice di primo grado sia la Commissione tributaria regionale respingevano il ricorso della società. Il giudice d’appello fondava la decisione sul mancato assolvimento, da parte della contribuente, dell’onere di provare il possesso dei requisiti necessari per fruire del regime agevolativo, nonché sulla mancata specifica contestazione dei motivi posti a sostegno della pronuncia di prime cure. La società proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato i motivi di ricorso, dichiarandoli in gran parte inammissibili e comunque infondati. Con particolare riferimento al motivo dedicato alla violazione dei principi sulla ripartizione dell’onere della prova, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui il regime del margine, essendo un regime speciale e derogatorio, impone al contribuente di provare la sussistenza dei suoi presupposti di fatto. La statuizione del giudice d’appello che aveva posto l’onere probatorio a carico della società è stata pertanto ritenuta conforme a diritto, richiamando il precedente di Cass. n. 37261/2021.
Quanto ai motivi concernenti la motivazione della sentenza impugnata e la mancata ammissione di una CTU contabile, la Corte ha precisato che la censura per omesso esame di un fatto storico non può risolversi nella doglianza relativa al mancato espletamento di un’attività istruttoria, che avrebbe soltanto potenzialmente condotto all’accertamento di fatti favorevoli al contribuente. La doglianza è stata ritenuta eccentrica rispetto al vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha altresì dichiarato l’inammissibilità dei motivi afferenti alle presunzioni e al valore probatorio di documenti di terzi, in quanto non confrontavano la ratio decidendi della pronuncia impugnata, la quale non aveva fatto ricorso ad alcuna presunzione né aveva attribuito valore a documenti di provenienza terza, ma si era limitata a rilevare il mancato assolvimento dell’onere probatorio. È stato infine rigettato il motivo concernente la violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che il vizio di omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni, non anche le istanze istruttorie.
Nota della Redazione
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