Il gestore del servizio idrico integrato è società commerciale: gli impianti di depurazione vanno in categoria D/7, non E/3 (Cass. civ. Sez. 5 n. 17449 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale, gli impianti di depurazione e smaltimento delle acque reflue gestiti da una società a partecipazione pubblica, che opera nel servizio idrico integrato con modalità imprenditoriali, non rientrano nella categoria E, ma nel gruppo D, categoria D/7. L’assenza del fine di lucro e la destinazione dell’attività al soddisfacimento di esigenze pubbliche non sono elementi discriminanti, poiché rilevano le caratteristiche oggettive dell’immobile e la sua destinazione funzionale. L’obbligo di motivazione dell’avviso di rettifica in procedura DOCFA è soddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo-censuari e con la stima diretta, che costituisce presupposto e fondamento motivazionale dell’atto, anche se non riprodotta o allegata. Non è richiesto il previo sopralluogo quando il nuovo classamento consegua a una denuncia di variazione presentata dal contribuente.
Il Fatto
La società contribuente, gestore del servizio idrico integrato, presentava una dichiarazione DOCFA per cinque vasche di depurazione con relativi locali tecnici, proponendo la classificazione in categoria E/3. L’Ufficio rettificava l’accatastamento attribuendo la categoria D/7, quale immobile a destinazione industriale.
Il ricorso della società veniva accolto in primo grado e la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, ritenendo l’avviso viziato per carenza motivazionale e per l’omesso sopralluogo, nonché erronea la classificazione in D/7 in ragione dell’assenza dello scopo di lucro e della natura pubblica del servizio svolto. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, esaminando congiuntamente il secondo e il terzo motivo, relativi alla motivazione dell’avviso e alla necessità del sopralluogo, e il primo motivo, concernente la classificazione catastale.
In ordine alla motivazione, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui, in caso di procedura DOCFA, l’obbligo motivazionale è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi ma solo rivalutati dall’Amministrazione. Nella specie, la rettifica da E/3 a D/7 derivava da una diversa valutazione tecnico-economica dei medesimi dati, resa esplicita tramite una relazione di stima diretta, allegata all’avviso. Tale stima, che esprime un giudizio tecnico sul valore economico del bene, è atto conosciuto o conoscibile dal contribuente nell’ambito del procedimento partecipato, sicché la sua mancata riproduzione non determina un difetto di motivazione. Il riferimento ai valori unitari desunti da immobili analoghi è stato ritenuto sufficiente.
Quanto al sopralluogo, la Corte ha ribadito che non è richiesta la previa visita quando il nuovo classamento consegua a una denuncia di variazione presentata dal contribuente, potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi delle risultanze documentali.
Sul primo motivo, la Corte ha affermato la natura economica della gestione del servizio idrico, con conseguente inquadramento degli impianti nel gruppo D. La categoria E, propria di fabbricati incommerciabili ed estranei a logiche produttive, è incompatibile con l’uso industriale o commerciale dell’immobile, ai sensi dell’art. 2, comma 40, della legge n. 262/2006. La tariffa del servizio idrico integrato, quale corrispettivo volto alla copertura integrale dei costi, integra il requisito dell’economicità e dell’autonomia funzionale e reddituale, a prescindere dalle modalità di affidamento del servizio o dall’assenza di fine di lucro.
La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato l’originario ricorso della contribuente, riconoscendo la piena legittimità dell’avviso. Le spese sono state interamente compensate in ragione del consolidamento della giurisprudenza successivo alla proposizione del ricorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.