Nessun avviso bonario e controllo automatizzato del credito d’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 17857 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento conseguente a controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. avviso bonario, quando non emergano irregolarità nella dichiarazione. Il contraddittorio endoprocedimentale non è imposto in via generale dall’art. 6, comma 5, l. n. 212/2000, che lo richiede solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; evenienza che non ricorre necessariamente nei controlli documentali sui dati contabili direttamente risultanti dalla dichiarazione, privi di margini interpretativi. L’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, perché tardiva oltre il termine di novanta giorni, consente l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e l’emissione della cartella, restando a carico del contribuente, nel giudizio di impugnazione, la dimostrazione dell’effettiva spettanza della detrazione.

Il Fatto

In esito al controllo della dichiarazione Modello Unico 2011, relativa all’anno d’imposta 2010, l’Ufficio disconosceva il credito d’imposta esposto dalla contribuente come residuo della precedente dichiarazione. Il disconoscimento si fondava sul fatto che la dichiarazione da presentare nel 2010 era risultata omessa, ai sensi dell’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322/1998, per essere stata depositata oltre il termine di novanta giorni. Seguiva l’emissione della cartella di pagamento.

La contribuente impugnava la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso annullando l’atto. L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono esaminati congiuntamente e giudicati fondati. Il primo censura la decisione di appello per avere ritenuto sussistente, in capo all’Ufficio, l’obbligo di inviare al contribuente un avviso di recupero del credito d’imposta prima della notifica della cartella.

La Corte ribadisce che, nel controllo automatizzato, la notifica della cartella di pagamento è legittima anche senza il c.d. avviso bonario quando non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione. Il contraddittorio endoprocedimentale non è invariabilmente imposto dall’art. 6, comma 5, l. n. 212/2000: la norma lo prevede soltanto in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre necessariamente nei casi soggetti all’art. 36-bis, che implica un controllo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. Se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto quella condizione.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere la Commissione regionale omesso di valutare che la dichiarazione relativa al 2010 era omessa, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, tenuto a dimostrare l’effettiva spettanza del credito.

Sul punto la Corte richiama il principio di neutralità fiscale: l’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA consente l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la conseguente emissione della cartella, potendo il fisco operare con procedure automatizzate un controllo formale, scevro da profili valutativi o estimativi e da atti di indagine diversi dal mero raffronto con i dati dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 d.P.R. n. 633/1972. Resta salva, nel giudizio di impugnazione, la dimostrazione a cura del contribuente che la detrazione riguarda acquisti effettuati da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili.

Nel caso concreto non sussisteva alcun onere di notifica dell’avviso bonario, avendo la contribuente presentato la dichiarazione per l’anno 2010 con ritardo superiore a novanta giorni, da considerarsi perciò omessa. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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