TARI 2018, tariffe annullate e proroga di quelle vigenti (Cass. civ. Sez. V n. 8327 del 29.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, l’annullamento giurisdizionale delle delibere che hanno approvato il regolamento e le tariffe non determina la non debenza del tributo, ma impone l’applicazione della tariffa precedentemente vigente, ai sensi dell’art. 69, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 1, comma 169, legge n. 296/2006, che proroga di anno in anno le tariffe in caso di mancata approvazione nel termine. Il contribuente può richiedere lo sgravio della parte eventualmente superiore o il rimborso della differenza versata. Quanto alla parte variabile, l’esenzione integrale è esclusa: il produttore di rifiuti assimilati agli urbani, che li avvii autonomamente a recupero, ha diritto soltanto alla riduzione proporzionale di cui all’art. 7, comma 2, d.P.R. n. 158/1999, sempre che il servizio pubblico sia istituito e astrattamente utilizzabile, salva l’ipotesi della riduzione ex art. 59, commi 2 e 4, d.lgs. n. 507/1993.

Il Fatto

La società contribuente impugnava il sollecito di pagamento TARI 2018 davanti alla Commissione tributaria provinciale di Teramo, deducendo l’insussistenza del diritto dell’ente a esigere il tributo per mancanza della relativa tariffa, o quanto meno l’illegittimità della parte variabile. In via subordinata chiedeva lo sgravio totale della parte variabile.

La CTP respingeva il ricorso. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in parziale accoglimento dell’appello, disponeva l’applicazione per il 2018 delle tariffe approvate per il 2019 e limitava la debenza alla misura fissa e al 20% della parte variabile. Avverso tale pronuncia il Comune proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; la contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, strettamente connessi. Il principio di riferimento è consolidato: la mancata approvazione del nuovo regolamento e delle tariffe nei termini non comporta l’illegittimità delle delibere adottate in epoca anteriore, perché quei termini non hanno carattere perentorio. Il contribuente non è pertanto liberato dall’obbligo di pagamento: continua ad applicarsi la tariffa precedentemente vigente, secondo l’art. 69, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 507/1993, con diritto allo sgravio o al rimborso della differenza.

La CTR ha errato nel valorizzare, per giustificare l’applicazione delle tariffe 2019, la relazione del settore finanziario del Comune. In primo luogo non risulta che l’ente abbia invocato il principio di affidamento; in secondo luogo, e con valenza assorbente, una relazione dirigenziale non può derogare ai criteri normativamente prescritti, né il Comune avrebbe potuto nel 2018 ritenere applicabili tariffe 2019 non ancora determinate.

Quanto alla parte variabile, la Corte conferma che l’esenzione integrale non è riconoscibile. Il servizio era istituito e astrattamente utilizzabile, e i rifiuti prodotti non eccedevano i limiti quantitativi del regolamento comunale. La privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati, sicché il produttore che li avvii autonomamente a recupero ha diritto non all’esenzione, ma alla riduzione proporzionale prevista dall’art. 7, comma 2, d.P.R. n. 158/1999.

La contribuente avrebbe dovuto dimostrare i presupposti della riduzione ovvero munirsi preventivamente dell’autorizzazione allo smaltimento autonomo, non procedere unilateralmente incaricando una ditta esterna. Non trovano applicazione né l’art. 1, comma 656, legge n. 147/2013, non essendo provati i presupposti del regime agevolativo, né l’art. 59, comma 4, d.lgs. n. 507/1993, poiché la deduzione sulla presenza del servizio pubblico rappresenta una mera difesa, non soggetta a preclusioni processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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