Operazioni soggettivamente inesistenti: oneri probatori tra fisco e contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 17858 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta. Incombe invece sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza di partecipare a un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. In tema di imposte sui redditi, a norma dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, come introdotto dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, l’acquirente può dedurre i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
Il Fatto
Con due avvisi di accertamento, l’Amministrazione finanziaria contestava a una società operante nel settore dei rottami ferrosi maggiori IRES, IRAP e IVA per il periodo d’imposta 2007. Gli atti recepivano gli esiti di indagini di polizia giudiziaria svolte in un procedimento penale per frode fiscale, da cui emergeva che le fatture contabilizzate erano riferite a operazioni soggettivamente inesistenti.
La società impugnava gli avvisi. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo la contribuente estranea alla frode e i costi effettivamente sostenuti, con pagamenti tracciabili. La CTR rigettava l’appello dell’Ufficio, qualificando come motivi nuovi le censure sui prezzi del materiale ferroso e confermando la deducibilità e detraibilità. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 53 e 57 del d.lgs. n. 546/1992, censurando la qualificazione come motivi nuovi delle doglianze sui prezzi. La Corte lo dichiara inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorso non riproduceva né gli atti amministrativi né le controdeduzioni di primo grado, non consentendo di verificare l’effettiva portata della contestazione.
Il secondo motivo, ammissibile, è ritenuto fondato. La Corte affronta preliminarmente l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla contribuente sull’IVA: dal tenore dell’appello emerge che la contestazione dell’Ufficio si estendeva anche al profilo dell’indetraibilità, il che esclude il dedotto giudicato.
Nel merito, la CTR aveva affermato in modo generico che la documentazione prodotta era sufficiente a giustificare i costi, senza confrontarsi con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto alla detrazione IVA, in recepimento della giurisprudenza unionale (Corte Giust. C-277/14; C-285/11), l’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, mentre il contribuente deve dimostrare la propria estraneità all’evasione e la diligenza massima esigibile, non assumendo rilievo la regolarità della contabilità e dei pagamenti (Sez. V n. 24471 del 2022).
Quanto alla deducibilità dei costi, la Corte richiama l’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, applicabile retroattivamente (Sez. V n. 26786 del 2024): i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili anche in caso di consapevolezza del carattere fraudolento, salvo che contrastino con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza (Sez. V n. 11020 del 2022). Resta fermo che spetta al contribuente provare l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica dei costi (Sez. V n. 13300 del 2017; Sez. V n. 24880 del 2022).
La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà procedere a nuovo esame e valutare l’incidenza dell’art. 14, comma 4-bis, regolando le spese.
Nota della Redazione
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