Presunzione di distribuzione di utili extracontabili: la prova contraria e l’irrilevanza delle operazioni contabili “postume” (Cass. civ. Sez. 5 n. 8452 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili opera, in relazione sia alle maggiori componenti positive di reddito accertate sia alle componenti negative disconosciute, in ragione della sola ristrettezza della compagine sociale. La prova contraria, a carico del socio, può consistere nella dimostrazione che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti dalla società, ovvero che di tali utili si sia appropriato altro soggetto. Tale prova non può comunque essere ancorata a una mera operazione contabile successiva, come l’appostazione a riserva di utili in un bilancio redatto molti anni dopo l’esercizio in cui i maggiori ricavi occulti sono stati prodotti, se non se ne verifica la sostanziale correlazione con l’annualità accertata. La circostanza che gli accrediti non siano transitati sui conti personali dei soci è, infatti, coerente con la natura di utili non registrati in contabilità e non vale a superare la presunzione.
Il Fatto
A seguito di un processo verbale di constatazione, erano riscontrati maggiori imponibili a carico di una società a ristretta base partecipativa, composta da due soci legati da vincolo coniugale, per gli anni dal 2013 al 2017. La società aderiva alla definizione agevolata presentando una dichiarazione correttiva che indicava un maggior reddito d’impresa pari a quello accertato. L’Agenzia delle entrate, applicando la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, emetteva un avviso di accertamento per l’anno 2015 con il quale recuperava in capo alla società le ritenute non effettuate sui redditi di capitale presuntivamente percepiti dal socio di minoranza.
La società impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, che accoglieva il ricorso. Il giudice d’appello confermava la decisione, ritenendo che l’esposizione nel bilancio 2019 dei maggiori imponibili accertati, imputati a riserva di utili non distribuibile, valesse a superare la presunzione. L’Agenzia ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina l’unico motivo di ricorso con cui l’Ufficio deduce la violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver il giudice d’appello valorizzato una circostanza irrilevante ai fini del superamento della presunzione. Viene rigettata l’eccezione di inammissibilità per la cd. “doppia conforme”, atteso che il motivo è articolato come violazione di legge e non come omesso esame di un fatto decisivo.
Nel merito, la Corte richiama l’orientamento costante secondo cui la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera in ragione della sola ristrettezza della base sociale (cfr. Cass. 09/06/2025, n. 15274). La prova contraria può essere fornita dimostrando la destinazione non personale degli utili, il loro accantonamento o reinvestimento, ovvero l’appropriazione da parte di altro soggetto (cfr. Cass. 16/04/2025, n. 10004; Cass. 20/12/2018, n. 32959). Non rileva che gli accrediti non siano transitati sui conti personali dei soci, trattandosi di evenienza coerente con la loro natura di utili non registrati.
La Corte ritiene non condivisibile il ragionamento del giudice d’appello. La presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili opera in relazione allo stesso esercizio annuale in cui gli utili sono stati prodotti (cfr. Cass. 24/12/2020, n. 29503). L’indicazione degli utili nel bilancio del 2019, chiuso in perdita con utilizzo di riserve, non è di per sé sufficiente a superare la contestazione dei maggiori ricavi occulti per l’anno 2015. Il giudice d’appello si è limitato a dare rilievo a un profilo meramente formale, senza verificare se la variazione del bilancio, operata nel 2019, corrispondesse a un’effettiva situazione di accantonamento risalente al 2015 e senza indagare le ragioni per cui la riserva non fosse stata operata già nel bilancio dell’annualità di produzione degli utili.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo giudizio. Il giudice del rinvio dovrà accertare se vi sia una sostanziale, e non meramente formale, correlazione tra la modifica del bilancio operata solo nel 2019 e le riserve di utili extracontabili relative all’anno d’imposta 2015.
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Nota della Redazione
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