Atto interruttivo della prescrizione e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. IV n. 17865 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’effetto interruttivo della prescrizione, l’atto deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio diritto e a costituire in mora il destinatario. La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti è rimessa all’accertamento di fatto del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità. In sede di legittimità è possibile censurare l’interpretazione dei documenti solo indicando i canoni legali asseritamente violati e le modalità del loro mancato rispetto, non potendosi prospettare una mera interpretazione alternativa.
Il Fatto
Il ricorrente, già dirigente medico di I livello presso una struttura ospedaliera, ha convenuto in giudizio l’azienda sanitaria per ottenere il pagamento delle tariffe relative all’attività libero professionale svolta in regime di convenzione, deducendo che su tali importi non era dovuta l’IRAP e che l’azienda aveva operato trattenute indebite nel periodo gennaio 2005 – dicembre 2009.
Il Tribunale ha accolto la domanda solo per il periodo non coperto da prescrizione quinquennale, individuando il primo valido atto interruttivo in una raccomandata ricevuta dall’azienda il 5 maggio 2014. La Corte d’appello ha rigettato il gravame e il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi — omessa pronuncia e scorretta individuazione dell’oggetto della domanda, violazione della disciplina della prescrizione, motivazione illogica e omesso esame di un fatto decisivo — sono trattati congiuntamente per la loro connessione e dichiarati inammissibili.
La Corte esclude anzitutto l’omessa pronuncia: il giudice di appello ha esaminato compiutamente il motivo sulla prescrizione, che occupa quasi tutta la motivazione della sentenza. Neppure è configurabile un travisamento dell’oggetto della domanda, poiché la Corte territoriale ha ben chiaro che essa riguarda il pagamento di importi trattenuti dal datore di lavoro a titolo di IRAP. Quanto all’omesso esame di un fatto decisivo, opera la cosiddetta doppia conforme.
Sul piano interpretativo, la Suprema Corte richiama il principio secondo cui l’atto interruttivo deve contenere, oltre all’elemento soggettivo, anche l’elemento oggettivo, costituito dall’esplicitazione della pretesa e dalla richiesta scritta di adempimento. La verifica di tali presupposti, pur richiedendo la forma scritta, non postula formule solenni ed è rimessa all’accertamento di fatto del giudice di merito, restando sottratta al sindacato di legittimità, come affermato da Cass., Sez. 2, n. 15140 del 31 maggio 2021.
La Corte precisa inoltre che l’interpretazione dei documenti può essere censurata in sede di legittimità solo denunciando la violazione dei canoni legali di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., con l’indicazione delle specifiche modalità del loro mancato rispetto. Il ricorrente si è invece limitato a proporre una interpretazione alternativa, non consentita, come già chiarito da Cass., Sez. L, n. 18214 del 3 luglio 2024. Né sono state contestate in modo specifico le considerazioni della Corte territoriale sulla comparazione tra i diversi atti interruttivi e sulla difficoltà di accertamento delle trattenute.
Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.