Decadenza CIGS del pilota e obbligo di comunicazione preventiva al vettore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13136 del 17.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione prevista dall’art. 8, comma 5, d.l. n. 86/1988, convertito in legge n. 160/1988, deve essere preventiva anche quando la nuova occupazione sia temporanea o saltuaria. Per i piloti di volo, la fattispecie della decadenza dal trattamento CIGS si integra con il coordinamento tra la norma primaria e le circolari INPS nn. 73/2008 e 94/2011, che escludono l’obbligo di comunicazione nel c.d. periodo neutro, purché l’attività presso il nuovo vettore sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle pregresse licenze di volo. L’accertamento su tale finalizzazione non è un fatto storico, ma concorre a integrare la stessa fattispecie normativa, con la conseguenza che la sua omissione o il suo compimento errato o incompleto configura falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e non vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..

Il Fatto

Il ricorrente, già beneficiario del trattamento di CIGS quale pilota di aeromobile, impugna il provvedimento di decadenza adottato dall’INPS per non aver comunicato l’instaurazione di un rapporto di lavoro con un nuovo vettore aereo. Il Tribunale rigetta la domanda e la Corte d’Appello conferma la decisione, escludendo che l’attività svolta possa ricondursi al periodo neutro.

Avverso la sentenza di secondo grado il lavoratore propone ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988 e degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. nell’interpretazione della circolare INPS, nonché omesso esame di un fatto decisivo. L’INPS resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’orientamento consolidato secondo cui la comunicazione imposta dall’art. 8, comma 5, d.l. n. 86/1988 ha carattere preventivo, anche quando la nuova occupazione sia temporanea o saltuaria. Il lavoratore deve soprassedere all’inizio dell’attività per provvedere prima alla comunicazione, non essendo sufficiente la contestualità tra stipula del contratto e adempimento.

Per i piloti di volo, le circolari INPS nn. 73/2008 e 94/2011 integrano la norma primaria con disposizioni di dettaglio. Esse escludono l’obbligo comunicativo nel c.d. periodo neutro, cioè quando l’attività presso il nuovo vettore sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle pregresse licenze di volo. La fattispecie della decadenza è dunque quella risultante dal coordinamento tra la norma e le circolari.

Da qui la qualificazione dell’accertamento. La verifica sulla finalizzazione esclusiva dell’attività non costituisce un fatto storico valutabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., poiché l’elemento concorre a integrare la fattispecie normativa. Ne deriva che il vizio è quello di falsa applicazione di legge, ogni volta che il giudice di merito ometta l’accertamento o lo compia in modo errato o incompleto.

Tra gli elementi da considerare rileva il regolamento negoziale espresso dal contratto con il nuovo vettore, dal quale deve emergere se la prestazione sia finalizzata unicamente al mantenimento del brevetto o sia più ampia. La Corte territoriale ha accertato che il ricorrente non aveva effettuato alcuna comunicazione preventiva e che l’attività proseguì oltre il periodo di neutralità invocato, con voli successivi alla scadenza del training. Tale accertamento, insindacabile nel merito, esclude i requisiti del periodo neutro e sostiene il rigetto del primo motivo.

Il secondo motivo è inammissibile: la Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado per le medesime ragioni di fatto, operando il filtro dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.; inoltre l’omesso esame riguarda una valutazione giuridica e non un fatto storico. Il ricorso è rigettato. La compensazione delle spese è giustificata dal consolidarsi dell’orientamento dopo la proposizione del ricorso, con l’ulteriore conseguenza in tema di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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