Contributo di solidarietà su pensione professionale e prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10987 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà imposto da una Cassa previdenziale privata su un trattamento pensionistico deve trovare il proprio fondamento in una fonte di rango legislativo e non può essere introdotto con delibere di natura regolamentare, alla stregua dell’art. 23 Cost. Esso costituisce una prestazione patrimoniale imposta i cui elementi essenziali spettano al legislatore. È inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso che riproponga censure già respinte dalla giurisprudenza consolidata della Corte. Sul versante processuale, al credito previdenziale decurtato del contributo non applica la prescrizione quinquennale, mancando la liquidità ed esigibilità.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Torino confermava la decisione di primo grado, che aveva accertato l’illegittimità del prelievo effettuato da una Cassa previdenziale privata a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico di un professionista e aveva condannato l’ente alla restituzione delle somme trattenute a decorrere dal 30 settembre 2011, oltre interessi.

Avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione delle norme sul contributo di solidarietà e, in subordine, la questione di legittimità costituzionale; quindi la prescrizione quinquennale in luogo di quella decennale. Il professionista ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha osservato che si tratta di censure già ritenute infondate dalla giurisprudenza costante, richiamando numerosi precedenti in materia di legittimità del contributo e di prescrizione.

Quanto al primo motivo, il Collegio ha ribadito che il potere di imporre il contributo di solidarietà deve trovare fondamento univoco nella legge, alla stregua dell’art. 23 Cost., come affermato dalla Corte costituzionale n. 173 del 2016. Si tratta di un prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali imposte, i cui elementi essenziali spetta al legislatore fissare. La scelta di temperare il sistema del pro rata non offre alla Cassa alcun fondamento per imporre un contributo che interferisce con aspetti diversi.

La Corte ha escluso che il potere dell’ente di adottare gli atti necessari all’equilibrio finanziario di lungo periodo possa giustificare il prelievo, perché tale finalità non connota il contributo straordinario di solidarietà, provvisorio e limitato nel tempo. Le previsioni dell’art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011 confermano che è il legislatore a delimitare presupposti e misura del contributo, fornendo una base legale al prelievo.

Il prospettato dubbio di legittimità costituzionale è stato giudicato non pertinente: la sentenza impugnata non ha affermato un principio di intangibilità del trattamento pensionistico, ma ha censurato l’illegittimità del contributo imposto su base regolamentare. Non sussiste disparità di trattamento rispetto alle prestazioni a carico dell’INPS, risiedendo la ratio decidendi nell’inammissibilità dell’imposizione per fonte normativa secondaria.

Sul secondo motivo, la Corte ha confermato l’applicabilità della prescrizione decennale, in coerenza con le Sezioni Unite n. 17742 del 2015. La prescrizione quinquennale richiede la liquidità ed esigibilità del credito, requisiti non integrati quando il pensionato ha potuto riscuotere solo i ratei decurtati del contributo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *