Imposta di successione, eredità beneficiata e riscossione solo dopo la liquidazione (Cass. civ. Sez. V n. 17992 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di successione, l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non comporta deroga al regime dell’obbligazione tributaria delineato dal d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, con riferimento alla determinazione della base imponibile, per attivo e passivo ereditario, secondo le regole fiscali ordinarie. Il beneficio di inventario rileva invece nel momento della riscossione dell’imposta, secondo le risultanze dell’attività liquidatoria dei beni ereditari prevista dagli artt. 495 e ss. cod. civ., al fine di determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti all’erede e nel rispetto del limite della sua responsabilità. Ne consegue che, se la definitività dell’atto impositivo incide sull’obbligazione tributaria dell’erede beneficiato, la relativa responsabilità debitoria per l’imposta non può essere fatta valere in sede di riscossione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede.

Il Fatto

I contribuenti, chiamati a rispondere dell’imposta di successione relativa all’asse ereditario del genitore defunto, ricevevano una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo dell’imposta liquidata con un avviso di liquidazione della dichiarazione di successione. Essi avevano accettato l’eredità con beneficio di inventario, chiuso il 4 maggio 2016, e avevano dedotto che dall’inventario non risultava liquidità sufficiente al versamento delle imposte.

In primo grado l’impugnazione era stata accolta. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, con sentenza n. 569/2023 depositata il 23 febbraio 2023, aveva però riformato la decisione, rilevando la definitività dell’atto prodromico per mancata impugnazione e la conseguente impugnabilità della cartella solo per vizi propri. La controversia giunge così in Cassazione.

La Motivazione della Corte

I ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 490 cod. civ. e dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 346/1990, sostenendo che l’accettazione con beneficio di inventario e la mancata chiusura della liquidazione dei debiti ereditari impedissero la riscossione nei loro confronti.

La Corte muove dalla premessa che il giudice del gravame ha correttamente ricostruito i referenti normativi, ma ha poi confermato la legittimità della cartella senza alcun accertamento sulla avvenuta liquidazione dell’eredità beneficiata e sulla sussistenza di un residuo attivo. La decisione impugnata risulta così internamente contraddittoria rispetto alle sue stesse premesse.

Il percorso argomentativo distingue due piani. Sul piano della determinazione dell’obbligazione tributaria, l’accettazione beneficiata non deroga alla disciplina sostanziale e probatoria delle passività fiscalmente rilevanti di cui agli artt. 8 e 20 e ss. del d.lgs. n. 346/1990; l’amministrazione può quindi esercitare il potere impositivo e rettificare la dichiarazione, con la notifica di un avviso di liquidazione all’erede, la cui obbligazione per l’imposta di successione costituisce debito proprio e non debito ereditario.

Sul piano della riscossione, invece, il beneficio di inventario rileva secondo le risultanze della liquidazione dei beni ereditari: la responsabilità dell’erede è infrenata nel valore di quanto effettivamente pervenutogli. La Corte richiama sul punto i propri precedenti in tema di soggettività passiva dell’erede beneficiato, in particolare Cass. n. 32828 del 2018, Cass. n. 3349 del 2011, Cass. n. 25670 del 2008, Cass. n. 11458 del 2018, Cass. n. 4788 del 2017, Cass. n. 14847 del 2015 e Cass. n. 4419 del 2008.

Ne deriva che la definitività dell’avviso di liquidazione non produce effetti preclusivi sulla regola che governa la riscossione, legittima solo nei limiti del valore della quota ereditaria; essa rileva invece sulla determinazione del contenuto dell’obbligazione tributaria. Il motivo è pertanto fondato. La sentenza è cassata con rinvio alla stessa Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi ai principi esposti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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