Motivazione apparente per contraddizione insanabile sul perimetro dello sgravio in riscossione provvisoria (Cass. civ. Sez. 5 n. 3640 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce motivazione apparente, causa di nullità della sentenza per error in procedendo, la statuizione del giudice tributario di appello che, nel giudizio di impugnazione dell’intimazione di pagamento conseguente a riscossione frazionata ex art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, contenga affermazioni tra loro in contrasto irriducibile circa l’ambito dello sgravio delle somme iscritte a titolo provvisorio, non potendo il vizio essere superato facendo ricorso ad altre parti della motivazione o al dispositivo. Tale anomalia motivazionale è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

Il Fatto

A seguito di accertamenti per gli anni d’imposta 2010 e 2011, l’Amministrazione finanziaria aveva provveduto alla riscossione provvisoria di un terzo delle imposte accertate ex art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973. La società contribuente aveva impugnato le relative intimazioni di pagamento. Il giudice di prime cure aveva respinto il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto parzialmente l’appello, disponendo lo sgravio di alcune somme. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, deducendo il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente ricostruito i confini del sindacato di legittimità sulla motivazione, richiamando il costante orientamento per cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attenendo all’esistenza stessa della motivazione. Tale anomalia ricorre nella mancanza assoluta, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come la pronuncia impugnata presenti due statuizioni inconciliabili: da un lato, lo sgravio e/o la cancellazione integrale di IRES, IRAP e interessi; dall’altro, il riconoscimento delle ragioni delle parti nei limiti della sentenza di primo grado e comunque non oltre i due terzi del dovuto. Il contrasto è stato giudicato insanabile, non potendo essere superato né dalle ulteriori argomentazioni della motivazione né dal dispositivo, entrambi compatibili con le due opposte opzioni interpretative.

La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, dichiarando assorbito il secondo motivo di ricorso. Il giudice del rinvio dovrà verificare se l’importo iscritto a ruolo a titolo provvisorio sia effettivamente superiore a quello risultante dalla sentenza di primo grado e, in tal caso, disporre l’annullamento parziale dell’iscrizione, limitatamente alla quota eccedente, nel rispetto del limite dei due terzi dell’imposta accertata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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