Cartella esattoriale contributi consortili nulla senza estremi atti presupposti (Cass. civ. Sez. V n. 17993 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con cui l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione. La motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto presupposto, del quale devono però essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione su bollettini o albi ufficiali, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità. L’omessa indicazione del piano di classifica e delle delibere consortili su cui si fonda la pretesa integra un vizio di motivazione dell’atto impositivo. La motivazione costituisce requisito formale di validità dell’atto, distinto dall’effettiva sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa, la cui prova è disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria.

Il Fatto

Un consorzio di bonifica aveva proceduto alla riscossione dei contributi consortili relativi all’annualità 2017 mediante cartella esattoriale, senza che fosse stato in precedenza notificato alcun atto impositivo. La società consorziata impugnava la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso.

La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi: con il primo denunciava la violazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 7 legge n. 212/2000 e dell’art. 3 legge n. 241/1990 per il difetto di motivazione della cartella e per il mancato assolvimento dell’onere probatorio del credito; con il secondo lamentava la difformità tra motivazione e dispositivo in tema di compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 11722/2010 e le conformi Sez. V n. 21804/2017, n. 28276/2013 e n. 2373/2013, secondo cui la cartella che costituisce il primo ed unico atto impositivo deve recare gli elementi necessari al controllo della pretesa. Il rinvio ad altro atto è ammesso, ma solo se nella cartella siano indicati gli estremi di notificazione o pubblicazione dello stesso.

Nel caso concreto è incontestato che la cartella non sia stata preceduta da alcun altro atto mediante il quale l’ente avesse richiesto il pagamento del contributo consortile e che non contenesse alcuna indicazione degli atti su cui si basava la pretesa. La mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere consortili priva il consorziato di ogni elemento per valutare la correttezza della liquidazione.

La Corte respinge l’argomento della Commissione regionale secondo cui il ricorso introduttivo non denunciava specifici vizi procedurali e la cartella riportava gli estremi del ruolo: la motivazione deve essere valutata ex ante, in funzione della rispondenza degli elementi enunciati a consentire l’esercizio del diritto di difesa, e non ex post sulla base della difesa effettivamente svolta.

Irrilevante è anche la produzione in giudizio delle delibere: gli elementi conoscitivi devono essere forniti ab origine e con quel grado di determinatezza e intelligibilità che consenta un esercizio non difficoltoso della difesa, come affermato da Cass. n. 24024 del 2015. Richiamando Cass. n. 4639/2020, il Collegio distingue il piano formale della motivazione da quello probatorio dei fatti costitutivi. Il secondo motivo resta assorbito. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., accoglie il ricorso introduttivo, con condanna del consorzio alle spese.

Nota della Redazione

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