Cessione di credito e imposta di registro: rileva il singolo atto (Cass. civ. Sez. V n. 6687 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’imposta è imposta d’atto e, nell’applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, rileva il singolo atto presentato alla registrazione, con la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici, non gli atti esterni pure richiamati dai quali potrebbe emergere un collegamento negoziale con effetti diversi. La cessione del credito stipulata con atto cronologicamente successivo a un contratto di apertura di credito, e per finalità di garanzia, costituisce negozio dotato di autonoma causa e sconta l’imposta in misura proporzionale. È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo una violazione di legge, miri in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito. In ipotesi di doppia conforme, è inammissibile il motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità.

Il Fatto

Il ricorrente, notaio, aveva impugnato un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni, unitamente alla comunicazione di liquidazione delle imposte, con ricorsi riuniti respinti in primo grado. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato il suo appello, confermando la decisione di primo grado.

Il notaio ricorre in cassazione con due motivi, integrati da memorie. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato e va respinto. Con il primo motivo il ricorrente prospetta violazione degli artt. 2, 3 e 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 20, 21 e 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 170 del 2004 e dell’art. 1362 cod. civ., rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il motivo è inammissibile, perché la sentenza impugnata ha deciso conformemente alle decisioni di questa Corte e il ricorso si limita a reiterare i motivi di appello, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata. La Corte richiama il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che, apparentemente deducendo una violazione di norme di legge, miri in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito (Sez. 6-3, ordinanza n. 8758 del 04.04.2017).

La sentenza impugnata evidenzia, con valutazione di merito insindacabile, che le aperture di credito richiamate nell’atto di cessione erano state stipulate in date antecedenti e con atti distinti rispetto alla cessione. Non si tratta dunque di un negozio complesso a causa unitaria, ma di una vicenda accidentale solo collegata all’apertura del credito. L’imposta di registro colpisce il singolo atto, non gli atti esterni, pure se richiamati, dai quali potrebbe emergere un collegamento negoziale con effetti diversi. Sul punto la Corte richiama la Corte costituzionale n. 39 del 2021 e la Corte costituzionale n. 158 del 2020, che hanno escluso il ricorso a elementi extratestuali o desumibili da atti collegati.

L’atto deve quindi ritenersi di cessione di crediti, anche se subordinato all’accettazione del debitore. La cessione stipulata per finalità di garanzia, con atto successivo a un contratto di apertura di credito, sconta l’imposta in misura proporzionale, trattandosi di negozio collegato al precedente finanziamento ma caratterizzato da autonoma causa, escluso dall’IVA per l’assenza di una prestazione remunerata (Sez. 5, sentenza n. 16417 del 05.08.2015; Sez. 5, sentenza n. 28734 del 16.10.2023).

Il secondo motivo, proposto ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile: in presenza di doppia conforme, il ricorso per omesso esame di fatti decisivi deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello, dimostrandone la diversità (Sez. 3, ordinanza n. 5947 del 28.02.2023). Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *