Corretta la determinazione del contributo unificato nel dispositivo dopo la condanna alle spese (Cass. civ. Sez. 5 n. 3508 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La correzione degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze della Corte di cassazione può essere disposta anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., quando il vizio riguardi la mera formulazione letterale del dispositivo. L’errore che abbia determinato l’indicazione dell’importo del contributo unificato dovuto da una parte in ragione di un erroneo riferimento al tipo di ricorso (principale anziché incidentale) costituisce errore materiale, emendabile mediante la sostituzione nel dispositivo delle parole erroneamente riportate.
Il Fatto
Con l’ordinanza n. 26863/2025 la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso incidentale proposto dal fallimento di una società, condannando il ricorrente incidentale alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e dichiarando estinto il giudizio relativo al ricorso principale. Nel dispositivo di tale provvedimento era però stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, anziché pari a quello previsto per il ricorso incidentale.
La società, per il tramite del curatore fallimentare, e la persona fisica già ricorrente principale hanno proposto istanza di correzione dell’errore materiale; il procedimento è stato trattato in camera di consiglio con la partecipazione anche dell’Agenzia delle entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che l’ordinanza n. 26863/2025 risultava affetta da evidente errore materiale ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ., in quanto il dispositivo aveva fatto riferimento al contributo unificato dovuto per il ricorso principale, mentre la parte condannata era il ricorrente incidentale.
Ha quindi disposto la correzione d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., sostituendo nel dispositivo della propria precedente ordinanza le parole “pari a quello previsto per il ricorso principale” con le parole “pari a quello previsto per il ricorso incidentale”.
La pronuncia conferma che il rimedio della correzione di errori materiali, operante anche per i provvedimenti di legittimità, consente di emendare il provvedimento senza intaccarne la sostanza decisoria, garantendo la conformità tra la volontà espressa e la sua formulazione testuale.
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Nota della Redazione
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