Consolidato fiscale, competenza dell’ufficio della consolidata sull’accertamento di primo livello (Cass. civ. Sez. V n. 18050 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di consolidato fiscale nazionale disciplinato, ratione temporis, dagli artt. 29 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e 17 del d.m. 9 giugno 2004, l’accertamento si articola su due livelli distinti. L’atto di primo livello, con cui si rettifica l’imponibile della società consolidata, è di competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione la consolidata ha il domicilio fiscale, non già di quello competente per la consolidante. Tra le due dichiarazioni sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza: la rettifica del reddito della consolidata costituisce il presupposto dell’accertamento di secondo livello, con cui si liquida l’imposta di gruppo a carico della consolidante. Ne deriva che l’Amministrazione ha interesse alla conferma dell’atto impositivo di primo livello, anche quando da questo non derivi gettito immediato, e che il giudice d’appello non può dichiarare l’incompetenza dell’ufficio attribuendo a tale rilievo valore assorbente sull’intero thema decidendum.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava alla consolidata un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, ai fini Ires per il 2006, maggiori redditi per indebita deduzione di costi e omessa contabilizzazione di proventi, corrispondenti agli interessi su finanziamenti atipici concessi alla controllante e ad altre società collegate. Il medesimo avviso era notificato anche alla consolidante, che lo impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo.

La società otteneva l’annullamento limitatamente alla contestazione sui costi non deducibili; la Commissione tributaria regionale, in secondo grado, accoglieva il gravame rilevando che la competenza ad emettere l’atto verso la consolidata spettava all’ufficio di Alessandria, nella cui circoscrizione aveva domicilio la consolidante. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi, e la controricorrente resisteva deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, tra loro strettamente connessi, e li ritiene fondati. Il primo denunzia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché la Commissione regionale aveva rilevato d’ufficio l’incompetenza dell’ufficio di Palermo senza che alcuna parte avesse sollevato l’eccezione; il secondo lamenta la falsa applicazione degli artt. 29 del TUIR e 17 del d.m. n. 371/1997 quanto alla disciplina delle rettifiche nel consolidato.

Il Collegio ricostruisce il meccanismo vigente all’epoca dei fatti, anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 35 del d.l. n. 78/2010. Le consolidate presentavano la dichiarazione con il reddito complessivo netto senza liquidare l’imposta individuale; la consolidante determinava il reddito complessivo globale mediante somma algebrica e le rettifiche di consolidamento. Due erano dunque gli atti impositivi: il primo volto alla determinazione della maggiore imposta teorica sulla variazione accertata in capo alla consolidata, il secondo destinato alla liquidazione dell’imposta effettiva.

Richiamando un proprio precedente (Cass. n. 30348/2019), la Corte riconosce tra le dichiarazioni un rapporto di dipendenza, “quanto meno parziale”, poiché quella della consolidante riprende i redditi netti delle consolidate. Pur conservando ciascun soggetto autonomia negli obblighi e nelle responsabilità individuali, la natura della solidarietà passiva riflette un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra la situazione della consolidata, che realizza il presupposto d’imposta, e quella della consolidante, che risponde dell’obbligazione tributaria.

Da qui le conseguenze: l’ufficio di Palermo era competente a emettere l’avviso verso la consolidata e l’Amministrazione conserva interesse alla conferma di tale atto, presupposto della successiva pretesa impositiva. La sentenza impugnata è pertanto errata per aver omesso di ravvisare il doppio livello di accertamento e per aver attribuito all’incompetenza dell’ufficio valore assorbente sull’intero disputatum. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che deciderà in diversa composizione uniformandosi al principio indicato.

Nota della Redazione

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