Inammissibile il motivo che oppone una diversa lettura degli atti di causa (Cass. civ. Sez. II n. 15768 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione delle domande e delle eccezioni, compiuta dal giudice di merito, non è censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., perché non pone in discussione il significato della norma, ma la sua concreta applicazione ai fatti di causa. Il relativo apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, è esaminabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione. La doglianza che si limiti a contrapporre agli atti una diversa lettura non denuncia violazione o falsa applicazione di legge ed è perciò inammissibile. Quando il giudice di merito accerta che una parte ha scelto di non prendere posizione, la relativa affermazione costituisce constatazione che si sostiene da sé e non richiede uno specifico ragionamento.
Il Fatto
Una società proponeva opposizione ex art. 404 cod. proc. civ. avverso la sentenza del Tribunale di Macerata, sostenendo di essere titolare del credito che in quel giudizio era stato riconosciuto ad altri soggetti. L’opposizione veniva rigettata, con condanna solidale dell’opponente e di un’ulteriore parte alle spese.
Su appello di quest’ultima, la Corte di Appello di Ancona riformava la decisione di primo grado, disponendo la compensazione delle spese: l’appellante non poteva ritenersi soccombente, avendo dichiarato di rimettersi all’accertamento giudiziale sulla titolarità del credito senza prendere posizione. Il ricorrente impugnava quindi la sentenza di appello con cinque motivi, rinunciando successivamente al primo, e le altre parti restavano intimate.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, con i quali si deduceva la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 115, 116 e 132 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale affermato che una delle parti non aveva aderito all’opposizione e non aveva preso posizione sulla titolarità del credito.
I motivi sono dichiarati inammissibili. La sentenza impugnata si sottrae, in primo luogo, alla censura di difetto di motivazione: il ricorrente sosteneva che la Corte di Appello avesse affermato l’adesione mancante senza un ragionamento di supporto, ma tale affermazione è una mera constatazione che si sostiene da sé e non esige uno specifico ragionamento. La questione di motivazione, intesa come esternazione del ragionamento, non si pone.
Per il resto, al di là della rubrica, il motivo non denuncia violazione né falsa applicazione di legge. La Corte ricorda che la violazione di legge consiste nella erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo; la falsa applicazione consiste nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, oppure nel trarre dalla norma conseguenze giuridiche che ne contraddicono la corretta interpretazione (Cass. n. 23851 del 25.09.2019).
Nel caso concreto il ricorrente tentava di contrapporre all’interpretazione degli atti di primo grado una lettura diversa, fondata essenzialmente su un elemento formale dell’intestazione dell’atto difensivo. Il tentativo si scontra con il consolidato principio, richiamato tra le molte pronunce (Cass. n. 31546 del 03.12.2019), secondo cui l’interpretazione delle domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., perché non investe il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito.
Anche il quarto motivo è dichiarato inammissibile: la Corte di Appello ha pienamente applicato il principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., e la doglianza presuppone l’accoglimento dei motivi precedenti. Il ricorso è quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione delle parti intimate, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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