Cartella ex art 36-bis impugnabile e definibile con rottamazione liti pendenti (Cass. civ. Sez. V n. 18048 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, ove non preceduta da avviso di accertamento, costituisce l’unico atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del debitore ed è perciò impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per questioni attinenti al merito della pretesa, assumendo natura di atto impositivo. Ne consegue che la relativa controversia è definibile in forma agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Il diniego opposto dall’Ufficio, che qualifichi la cartella come mero atto di riscossione, è illegittimo. In ipotesi di istanza depositata nelle more del giudizio di legittimità, la Corte è investita di una competenza speciale a decidere in unico grado sul diniego, con pienezza di giudizio. Accertata la definibilità, va dichiarata l’estinzione del giudizio, non potendosi configurare una cessazione della materia del contendere senza prova del pagamento integrale del debito rateizzato.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società contribuente una cartella di pagamento emessa con procedura automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, per omessi versamenti Irap e Ires relativi a un’annualità, oltre interessi e sanzioni. La società proponeva ricorso deducendo la regolarità dei pagamenti effettuati; l’Ufficio, dopo uno sgravio solo parziale, resisteva sostenendo che alcuni versamenti erano stati imputati d’ufficio a un diverso periodo di imposta. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR rigettava sia l’appello principale dell’Agenzia sia quello incidente della società di riscossione.

Avverso tale sentenza l’Agenzia ricorreva per cassazione per ultra-petizione. Nelle more del giudizio di legittimità la contribuente presentava istanza di definizione agevolata della lite pendente ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, cui l’Ufficio opponeva un atto di diniego, qualificando la cartella come atto di mera riscossione e quindi non definibile. Avverso quel diniego la società proponeva autonomo ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta con priorità logica l’impugnazione del diniego, poiché il suo eventuale accoglimento determinerebbe l’estinzione del giudizio e renderebbe superfluo l’esame del ricorso dell’Agenzia. Il ricorso è dichiarato fondato.

Non è controverso che la contribuente abbia depositato istanza di definizione agevolata. In virtù dell’art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018, quando l’istanza è presentata nelle more del giudizio di legittimità, la Corte dispone di una speciale competenza a decidere in unico grado sull’eventuale diniego dell’Ufficio, con pienezza di cognizione e compiti ulteriori rispetto a quelli tipici del giudizio di cassazione, come già affermato da Cass. n. 11623 del 2019.

Sul merito, la questione è già stata risolta dalle Sezioni Unite n. 18298 del 2021, le quali hanno dato continuità all’indirizzo secondo cui l’impugnazione della cartella con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente dà origine a una controversia definibile in forma agevolata. La cartella, essendo l’unico atto portato a conoscenza del debitore e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale e ha quindi natura di atto impositivo.

Si è precisato che, proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento, alla cartella può attribuirsi natura di atto complesso che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, impone per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell’an e nel quantum. Tale orientamento è coerente con il principio dell’emendabilità della dichiarazione dei redditi in sede contenziosa, quale dichiarazione di scienza, nei termini affermati dalle Sezioni Unite n. 13378 del 2016.

In mancanza di ulteriori ragioni preclusive e accertata la definibilità della lite, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio: ex art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. La cessazione della materia del contendere, invece, può essere dichiarata solo se risulti, al momento della decisione, l’avvenuto pagamento integrale del debito rateizzato, come precisato da Cass. n. 24083 del 2018. Le spese seguono la soccombenza quanto all’impugnazione del diniego, mentre quelle del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate; non si ravvisano i presupposti per il c.d. doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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