Repêchage: non è offerta valida la riassunzione dopo il licenziamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18064 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo di repêchage impone al datore di lavoro di verificare, prima del recesso, l’esistenza di mansioni equivalenti o anche inferiori da assegnare al prestatore, prospettando in tal caso il demansionamento in attuazione dei principi di correttezza e buona fede. Non integra tale obbligo la proposta di una nuova assunzione, a distanza di mesi dal licenziamento e con retribuzione inferiore, poiché essa azzera i diritti maturati e opera nell’ottica dell’estinzione del rapporto, non della sua continuità. L’esistenza, all’immediatezza del recesso, di posizioni lavorative occupate da altri dipendenti nell’ambito aziendale dimostra l’effettiva esigenza di manodopera e grava sul datore l’onere di provare che tali esigenze non fossero compatibili con la prestazione del lavoratore licenziato.
Il Fatto
La società datrice di lavoro intimava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo al dipendente, operaio edile specializzato inquadrato al terzo livello, adducendo la prossima chiusura del cantiere cui era addetto, la dismissione dell’attività edile e l’impossibilità di adibirlo ad altre mansioni.
Il lavoratore impugnava il recesso. Il giudice di primo grado rigettava la domanda; la Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame, annullava il licenziamento e condannava la società al risarcimento del danno, quantificato in quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Proponeva quindi ricorso per cassazione la società, con sette motivi, resistiti dal lavoratore con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta unitariamente i motivi, tutti rivolti contro l’accertamento della mancata ottemperanza all’obbligo di ricollocazione. Esclude anzitutto il dedotto vizio di motivazione: la sentenza d’appello ha svolto un accertamento più ampio, verificando che la datrice, a partire da ottobre 2017, aveva adibito alla produzione di bagni chimici un altro dipendente già assegnato alle lavorazioni edili e che, neppure due mesi dopo il recesso, aveva assunto altra manodopera per quello stesso settore.
Da tale complesso accertamento il giudice di merito ha desunto la prova di effettive esigenze di manodopera nell’immediatezza del licenziamento e l’assenza di alcuna offerta di ricollocazione alternativa. La proposta di una nuova assunzione dopo sei mesi, nel settore dei bagni chimici e con retribuzione inferiore, testimonia anzi un’esigenza occupazionale che poteva essere soddisfatta mediante il repêchage, da operare in alternativa al recesso, nell’ottica della continuità del rapporto.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’onere di reimpiego, pur non essendo espresso a livello normativo, deriva dal carattere di extrema ratio del recesso datoriale, giustificato dalla tutela costituzionale del lavoro e dal carattere effettivo e non pretestuoso della scelta imprenditoriale (Cass. n. 24882/2017). La verifica va compiuta sia rispetto a mansioni equivalenti sia a mansioni inferiori esistenti in organico; dopo le modifiche all’art. 2103 cod. civ. operate dal d.lgs. n. 81/2015, l’equivalenza professionale è sostituita dalla riconducibilità delle mansioni allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.
Il datore, prima di intimare il licenziamento, deve prospettare al prestatore il demansionamento e può recedere solo se la soluzione alternativa non venga accettata (Cass. n. 29099 del 2019). Nel caso concreto, osserva la Corte, non era stato prospettato un mero demansionamento, bensì una nuova assunzione con azzeramento dei diritti pregressi. Quanto al vizio motivazionale, solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante è denunciabile, secondo le Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014. Il ricorso, risolvendosi in un continuo riferimento a prove e apprezzamenti di merito, è pertanto inammissibile e, nel merito, infondato; segue la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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