TFR e Fondo di garanzia INPS: necessario il titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10621 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297 del 1982 rappresenta un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Tale diritto non sorge con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti inerenti al rapporto assicurativo-previdenziale, come enucleati dalla legge. Costituisce condizione indefettibile per l’accesso al Fondo la previa formazione di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro, ottenuto all’esito di una procedura che consenta l’accertamento del credito nel contraddittorio con il legittimo contraddittore. Non è, invece, sufficiente un accertamento del credito svolto incidenter tantum, né un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese, il quale è da considerare tamquam non esset.
Il Fatto
Una lavoratrice, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non vedeva soddisfatto il proprio credito per il trattamento di fine rapporto. La società datrice di lavoro era stata nel frattempo cancellata dal registro delle imprese in seguito a una fusione per incorporazione, culminata in una società di diritto statunitense, con sede in Delaware. Il tribunale aveva rigettato l’istanza di fallimento proposta nei confronti delle società, per intervenuta cancellazione o per difetto di giurisdizione del giudice italiano. La lavoratrice adiva quindi il tribunale per ottenere dall’INPS il pagamento del TFR ai sensi dell’art. 2 della legge n. 297/1982, ma la domanda veniva rigettata sia in primo grado che in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha ribadito che l’intervento del Fondo di garanzia è subordinato al verificarsi di presupposti di legge, che non coincidono con la sola cessazione del rapporto di lavoro. L’art. 2, comma 5, della legge n. 297/1982 richiede che, per i datori di lavoro non soggetti alle disposizioni della legge fallimentare, il lavoratore abbia preventivamente esperito l’esecuzione forzata per la realizzazione del credito, dimostrando l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro. Tale adempimento presuppone logicamente la preesistenza di un titolo esecutivo, essendo l’esecuzione forzata esperibile solo sulla base di un titolo idoneo a fondarla (nulla executio sine titulo).
La consolidata giurisprudenza di legittimità, citata nella motivazione (Cass. n. 1886 del 2020, Cass. n. 1934 del 2025), chiarisce che il previo esperimento di un’azione volta a conseguire un titolo esecutivo non è un onere inutile ma un presupposto necessario. L’accertamento giurisdizionale del credito o la sua consacrazione in un titolo esecutivo, conseguito nei confronti del legittimo contraddittore, rappresentano la modalità per individuare la misura dell’intervento solidaristico del Fondo. Ciò è tanto più rilevante perché l’ente previdenziale è un terzo rispetto al rapporto di lavoro e non può contestare l’esistenza e l’entità dei crediti.
La Corte ha quindi escluso la rilevanza di un eventuale decreto ingiuntivo, rilevando come un provvedimento monitorio emesso nei confronti di una società che aveva già cessato di essere la giusta parte sia da considerare tamquam non esset. Parimenti, nessun titolo esecutivo può dirsi formato in conseguenza della mera delibazione del credito da parte del giudice fallimentare ai soli fini della legittimazione all’istanza. La successione nella titolarità dei rapporti giuridici, realizzata dalla fusione per incorporazione, non può condurre a ritenere formato un titolo nei confronti della società incorporante se non vi è stato un previo accertamento in contraddittorio con la stessa.
Infine, è stata ritenuta infondata la censura relativa all’omessa valutazione della prova della notifica della richiesta di pagamento alla società incorporante, in quanto la corte territoriale aveva puntualmente esaminato la diffida e correttamente rilevato la mancanza di prova del compimento della notifica secondo le formalità prescritte dalla Convenzione dell’Aia. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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