Contributi a fondo pensione bancario non deducibili dalla base imponibile (Cass. civ. Sez. V n. 18081 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prestazione di capitale erogata da un fondo di previdenza complementare per il personale bancario, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo, costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, t.u.i.r., reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui il dipendente ha rinunciato e va assoggettata al medesimo regime fiscale. Ne consegue che la base imponibile è costituita dall’intera somma versata dal Fondo, senza defalcazione dei contributi versati, attesa la loro natura facoltativa. Ai sensi dell’art. 48, lett. a), t.u.i.r., nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, non concorrono a formare il reddito i soli contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla CTP di Catania il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata all’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la somma di euro 9.208,25 oltre interessi, che assumeva tassata in eccesso e per errore in relazione all’erogazione di una somma lorda di euro 98.018,10 da parte del Fondo Pensioni per il personale della Banca Commerciale Italiana.
Il contribuente deduceva che dall’imponibile non erano stati dedotti i contributi versati in costanza di rapporto di lavoro nei limiti del 4 per cento della retribuzione annua, ai sensi dell’art. 17, comma 2, t.u.i.r. nella versione applicabile ratione temporis, e che non era stato dedotto l’importo corrispondente al 12,50 per cento ai sensi dell’art. 48, comma 7-bis, t.u.i.r. La CTP rigettava la domanda su entrambe le pretese. La CTR, con la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente l’appello, limitatamente alla prima doglianza, relativa alla deduzione del 4 per cento. Nel corso del processo al contribuente erano succeduti i suoi eredi. Avverso la decisione d’appello ricorre l’Agenzia delle Entrate; gli eredi resistono con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 19 e 51 t.u.i.r. Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto deducibili dalla base imponibile i contributi previdenziali obbligatori versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, senza considerare su chi fosse stato addossato il relativo onere.
La Corte ritiene il motivo fondato. Osserva che la questione dei presupposti per l’esenzione pro quota di cui all’art. 17, comma 2, t.u.i.r. attiene all’individuazione del soggetto che ha effettivamente pagato i contributi al Fondo, ma si innesta inevitabilmente anche sulla natura obbligatoria o facoltativa dei contributi erogati al fondo di previdenza complementare.
Richiamando l’orientamento consolidato (Cass. 07/06/2024, n. 15981: Cass. 19/07/2023, n. 19515: Cass. 26/01/2021, n. 1594: Cass. 1/7/2020, n. 13353: Cass. 10/12/2020, n. 28125: Cass. 19/12/2019, n. 33828), la Corte ribadisce che la prestazione di capitale in Fondo di previdenza complementare, effettuata in favore di un ex dipendente in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, t.u.i.r., reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui il dipendente ha rinunciato, con assoggettamento al medesimo regime fiscale.
La base imponibile è dunque costituita dall’intera somma versata dal Fondo, senza possibilità di defalcare i contributi versati, poiché ai sensi dell’art. 48, lett. a), t.u.i.r., nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, gli unici contributi previdenziali e assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge. L’imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale bancario include pertanto anche i contributi versati dal dipendente, attesa la natura facoltativa degli stessi, come affermato da Cass. 28/12/2016 n. 27078.
La sentenza impugnata, in contrasto con tali principi, va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, mentre sono compensate le spese dei giudizi di merito, essendosi la giurisprudenza consolidata solo nelle more di quei giudizi.
Nota della Redazione
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