Principi di diritto (Massima) In tema di transfer pricing, la motivazione della sentenza d’appello non è apparente quando i giudici di merito espongono il proprio iter logico e valutano gli elementi indiziari addotti dall’Amministrazione finanziaria a sostegno del rapporto di controllo. La censura che al più qualifica la motivazione come carente — e non come assente o apparente — resta sottratta al giudizio di legittimità, non potendo essere rivalutata nel merito. Né integra il vizio la circostanza che il giudice di secondo grado abbia trascurato uno specifico elemento fattuale, quando il quadro indiziario complessivo è stato comunque scrutinato. Il ricorso è rigettato e l’Amministrazione soccombente è condannata alle spese.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento nei confronti di due società, la prima aderente al consolidato fiscale della seconda. L’atto contestava, per l’anno d’imposta 2013, un maggior reddito derivante dall’applicazione del valore normale alla cessione di merci in favore di una società monegasca. In particolare, l’Amministrazione ravvisava un rapporto di controllo tra una contribuente e la società estera e rideterminava i prezzi ai sensi della disciplina del transfer pricing di cui all’art. 110, comma 7, TUIR. Soccombente in entrambi i gradi di merito, l’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; le contribuenti resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava il vizio di motivazione apparente nella parte in cui la sentenza d’appello aveva escluso i presupposti applicativi della disciplina del transfer pricing. L’Agenzia ricostruiva un’influenza rilevante tra le società sulla base di commistioni di cariche sociali e gestorie e di assetti partecipativi incrociati.
Il motivo è infondato. La CTR ha indicato il proprio iter logico, ritenendo poco significativa la riconducibilità di una società alla compagine di controllo, trattandosi di partecipazione di minoranza, e marginale il coinvolgimento di un soggetto con titolarità di quote pari all’uno per cento. La diversità delle gestioni, per la Corte, era stata preceduta dall’accertamento dell’assenza di un collegamento rilevante tra le società.
Il fatto che la CTR abbia trascurato la qualifica di amministratore, oltre che di socio, di uno dei soggetti, può al più qualificare la motivazione come carente — come tale non più censurabile in sede di legittimità — ma non come assente o apparente. Dalle stesse indicazioni dell’Agenzia emerge che la società estera era in gran parte riferibile a un diverso compagine familiare, nel frattempo sostituita all’interno della contribuente.
Il secondo motivo ribadiva il vizio con riferimento ai rapporti contrattuali tra le società. L’Agenzia sosteneva che il mancato adempimento dell’obbligo di approvvigionamento minimo e la mancata risoluzione del contratto da parte della fornitrice dimostrassero il controllo. Anche qui la motivazione non è apparente: i giudici d’appello hanno indicato il percorso logico, ritenendo non credibile che il venir meno dei quantitativi minimi abbia menomato l’operatività della fornitrice e, comunque, non provato tale effetto; hanno invece giudicato plausibile, sulla base delle allegazioni della parte contribuente, che le inadempienze fossero addebitabili a previsioni troppo ottimistiche e, in parte, all’impossibilità della fornitrice di produrre i quantitativi pattuiti.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dell’Amministrazione soccombente alle spese di lite, liquidate in € 5.800,00, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed esborsi per € 200,00. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002, non applicabile alle Amministrazioni dello Stato esentate mediante prenotazione a debito.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
È improcedibile il ricorso per cassazione quando la copia autentica della sentenza impugnata, insieme alla relazione di notifica, non sia depositata entro venti giorni dalla notifica del ricorso, restando precluso l’esame dei motivi.
In tema di IVA e di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni semplici; il giudice di merito non può negare valore agli indizi senza valutarli nel loro insieme.
Il giudice tributario può disapplicare l’atto amministrativo illegittimo solo in via incidentale, senza che su tale statuizione si formi giudicato, con la conseguenza che il regolamento TARI deve essere scrutinato per ciascuna annualità d’imposta.
In tema di accertamento “a tavolino”, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’atto solo per i tributi armonizzati, sempre che il contribuente dimostri la concreta utilità dell’opposizione. Non costituisce vizio di motivazione apparente la valutazione delle prove, sindacabile solo per violazione del “minimo costituzionale”.
Il giudice di appello che non esamini il motivo di gravame sull’interruzione della prescrizione e la documentazione prodotta incorre in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
In tema di IVA, la sostanziale interposizione fittizia di una società controllata nelle operazioni di acquisto e rivendita di energia integra la frode idonea a giustificare l’indetraibilità dell’imposta, restando irrilevanti la formale regolarità delle cessioni e il regolare versamento dell’IVA.