Detrazione IVA e deduzione costi: onere probatorio e requisiti formali della fattura (Cass. civ. Sez. 5 n. 476 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione finanziaria abbia fornito la prova dell’inesistenza dell’operazione, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza della stessa, ex art. 2697 cod. civ.. Tale onere non può ritenersi assolto con la sola esibizione della fattura, con la regolarità formale delle scritture contabili o con la prova dei mezzi di pagamento, che possono essere agevolmente utilizzati per simulare un’operazione fittizia. Il diritto alla detrazione dell’IVA, pur costituendo principio fondamentale del sistema comune, presuppone comunque il possesso di una fattura redatta in conformità all’art. 21 d.P.R. n. 633/1972, requisito formale che si cumula con quello sostanziale dell’esigibilità dell’imposta. La motivazione contraddittoria, che affermi la mancata giustificazione delle movimentazioni finanziarie e, contestualmente, la restituzione dei finanziamenti senza indicarne le prove, è affetta da motivazione apparente, denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente cassazione e rinvio.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate contestava a una società a ristrettissima base sociale la contabilizzazione di una fattura passiva relativa a un’operazione ritenuta oggettivamente inesistente, consistente in un’acquisto di terreno rivenduto nella stessa giornata, nonché la natura di utili occulti di un finanziamento dei soci. All’accertamento societario seguivano due avvisi per i soci, al 50% ciascuno, con imputazione del maggior reddito di partecipazione.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi, mentre la Commissione Tributaria Regionale, nel parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riteneva dimostrata l’inesistenza dell’operazione di intermediazione e, quanto al finanziamento, affermava la mancata giustificazione delle movimentazioni ma anche l’avvenuta restituzione. La società proponeva ricorso per cassazione; l’Agenzia proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere per la posizione dei soci, a seguito della definizione agevolata ex art. 1, commi 186 e ss., legge n. 197/2022. Ne è conseguita l’inammissibilità del primo motivo di ricorso incidentale dell’Agenzia, volto a censurare il giudicato interno formatosi sull’annullamento degli avvisi ai soci.

Nel merito, quanto al primo motivo del ricorso principale, la Suprema Corte ha ricostruito il sistema della detrazione, richiamando la direttiva 2006/112/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia. L’esercizio del diritto alla detrazione richiede un requisito sostanziale, ossia l’esigibilità dell’imposta, e un requisito formale, consistente nel possesso di una fattura conforme. La Corte ha escluso che la prova del pagamento possa configurarsi come terzo requisito, non previsto dalla normativa e tale da vulnerare il principio di neutralità dell’IVA. Quanto al riparto dell’onere probatorio, in caso di contestazione di operazioni inesistenti, la prova della loro effettività grava sul soggetto passivo che intenda esercitare la detrazione.

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza impugnata rispettosa del riparto probatorio, avendo accertato l’emissione di una fattura in assenza di certezza sul committente e sulla data, con palese violazione dell’art. 21 d.P.R. n. 633/1972. Ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, essendo costante la giurisprudenza unionale sul diritto alla detrazione e sulla sua negazione in caso di operazioni inesistenti o fraudolente. Ha rigettato anche il secondo motivo, ribadendo che la prova dell’effettività dell’operazione non può essere ancorata alla dimostrazione dei pagamenti, facilmente retrovertibili. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, volto a ottenere un rinnovato apprezzamento del quadro indiziario, già valutato dal giudice di merito secondo il criterio della gravità, precisione e concordanza.

La Corte ha, infine, accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, ravvisando una contraddizione insanabile nella motivazione della sentenza impugnata: il giudice d’appello aveva, da un lato, accertato la mancata giustificazione analitica delle movimentazioni bancarie e, dall’altro, affermato la restituzione dei finanziamenti senza individuare gli elementi a sostegno. Tale motivazione, obiettivamente inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione, integra il vizio di motivazione apparente ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La società è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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