Estraneità alla mafia come requisito originario per il Fondo vittime (Cass. civ. Sez. III n. 18106 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di elargizioni in favore delle vittime di reati di tipo mafioso, il requisito della estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali costituisce elemento costitutivo originario della fattispecie legale che dà diritto all’accesso al Fondo di rotazione istituito dalla legge n. 512 del 1999, quale pre-requisito tassativo e stringente di meritevolezza in funzione dello scopo di sostegno alle vittime della mafia e di contrasto ai fenomeni di infiltrazione mafiosa. Ne deriva che l’art. 15, comma 1, lett. c), legge n. 122 del 2016 non ha efficacia innovativa, ma è norma meramente ricognitiva di un connotato intrinseco alla fattispecie legale. Il requisito non si risolve nella mera condizione di incensurato, ma postula, in positivo, la prova di una condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose, gravando sul richiedente l’onere di dimostrarla in modo persuasivo. L’espressione “istanze non ancora definite” di cui all’art. 15, comma 3, della legge n. 122 del 2016 sottintende la presenza di un contenzioso giurisdizionale non ancora approdato al giudicato, non potendo ritenersi definita l’istanza oggetto solo di una decisione amministrativa.
Il Fatto
Le ricorrenti, congiunte di un soggetto deceduto in un contesto di criminalità organizzata, avevano chiesto il riconoscimento del diritto di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, in relazione alle somme loro riconosciute da due sentenze del Tribunale di Siracusa del 2015. In primo grado la domanda era stata accolta; la Corte d’appello di Catania, in riforma, l’aveva rigettata, rilevando che il congiunto era inserito in ambienti malavitosi e che il delitto era maturato in una “guerra fra clan”.
La Corte territoriale aveva ritenuto che il requisito della estraneità agli ambienti malavitosi sussistesse ininterrottamente sin dall’entrata in vigore della legge n. 302 del 1990, ben prima della legge n. 122 del 2016. Avverso tale decisione le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che il ricorso non risulta validamente notificato al Ministero, essendo la notifica stata indirizzata all’Avvocatura Distrettuale anziché all’Avvocatura Generale dello Stato (art. 11, comma terzo, r.d. n. 1611 del 1933). La nullità è tuttavia sanata per raggiungimento dello scopo, avendo l’amministrazione depositato atto di costituzione. La Corte aggiunge che, in caso di ricorso prima facie infondato, sarebbe comunque superfluo disporre la rinnovazione della notifica, in ossequio al diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (artt. 175 e 127 c.p.c.).
Nel merito, le censure sono infondate. La Corte conferma l’orientamento secondo cui il requisito della estraneità agli ambienti malavitosi è immanente alla fattispecie sin dalla legge n. 302 del 1990, come già affermato da Cass., Sez. 3, n. 28820 del 2019 e ribadito da Cass., Sez. 3, n. 28627 del 2023, da Cass., Sez. 1, n. 12146 del 2024 e da Cass., Sez. 1, n. 6007 del 2024. I criteri dettati dalle norme valgono in via generale per tutte le provvidenze erogate dallo Stato, essendo insiti nella stessa ratio legis: indennizzare le vittime, intendendosi per tali i soggetti del tutto estranei agli ambienti malavitosi e non coloro che ne fanno parte.
La Corte esamina e supera i precedenti evocati in ricorso. Rileva che Cass. Sez. U. n. 26626 del 2007 risolve solo un problema di giurisdizione, senza occuparsi delle condizioni di legge del diritto soggettivo; e che Cass., Sez. 6-1, Ord. n. 21306 del 2015 riguarda una fattispecie diversa, in cui non si desumevano i presupposti mutati della elargizione, non affermandosi la rilevanza ostativa di un presupposto sopravvenuto.
La Corte precisa che non si tratta di attribuire un potere discrezionale valutativo né di ricavare per via di interpretazione estensiva un presupposto non previsto dalla legge. Il requisito è un pre-requisito ab origine immanente nell’intervento normativo, intrinseco alla stessa definizione degli aventi diritto come “vittime”. Conferma testuale si trae dal lessico del comma 3 dell’art. 4 della legge n. 512 del 1999, ove l’inciso introdotto dalla legge n. 122 del 2016 è stato collocato tra gli elementi che definiscono in negativo la fattispecie costitutiva del diritto, e non tra i fatti impeditivi dell’esercizio.
Ulteriore conferma viene dalla Corte cost. n. 122 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-quinquies, comma 1, lett. a), d.l. n. 151 del 2008, nella parte in cui esclude dai benefici i parenti o affini entro il quarto grado di soggetti destinatari di misure di prevenzione. La Consulta ha osservato che la finalità legittima è già assicurata dal requisito di meritevolezza dell’estraneità, che non può che essere elemento costitutivo originario del vantato diritto soggettivo. La Corte ribadisce infine che l’estraneità postula la prova di una condotta di vita antitetica al codice malavitoso e che è irrilevante il ritardo del procedimento amministrativo, poiché anche se fosse intervenuto anteriormente la decisione non sarebbe stata diversa. Il ricorso è rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese.
Nota della Redazione
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