Spese di trasferta degli associati deducibili integralmente se mezzo proprio (Cass. civ. Sez. V n. 18364 del 05.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di redditi di impresa, i costi di trasporto rimborsati dall’associazione professionale agli associati sono deducibili integralmente quando il trasporto è effettuato con il mezzo di proprietà del singolo professionista associato, con onere probatorio della stretta strumentalità della spesa a carico dell’associazione stessa. La limitazione al 40 per cento prevista dall’art. 164 t.u.i.r. è circoscritta alle spese e agli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto intestati all’associazione e strumentali all’attività professionale. La norma speciale costituisce deroga al criterio generale di deducibilità di cui all’art. 54 t.u.i.r., cui resta assoggettata la spesa del mezzo proprio dell’associato. È nulla, per motivazione apparente, la sentenza d’appello che si limiti ad aderire acriticamente alla pronuncia di primo grado senza confrontarsi con i motivi di gravame.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un’associazione professionale e ai suoi associati separati avvisi di accertamento con i quali, per l’anno di imposta 2009, recuperava a tassazione maggiore Irap nei confronti della società e maggiore Irpef nei confronti dei singoli associati. L’Ufficio riteneva indeducibili le spese per trasporti e trasferte sostenute dagli associati nell’esercizio dell’attività professionale.
Dopo l’esito negativo dell’istanza di adesione e del reclamo, l’Ufficio riduceva la pretesa riconoscendo la deducibilità dei costi nella misura del 40 per cento ai sensi dell’art. 164 t.u.i.r. La CTP accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti, confermando la deducibilità nella misura del 40 per cento ed escludendo le sanzioni per difetto di colpevolezza. La CTR del Veneto rigettava l’appello principale dei contribuenti e accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio sulle sanzioni. I contribuenti ricorrono per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La mancanza di motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, si configura quando la motivazione manchi del tutto ovvero quando le argomentazioni siano svolte in modo contraddittorio da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum. La CTR aveva risolto tutte le questioni preliminari diverse dal merito uniformandosi in modo pedissequo e acritico alla pronuncia di primo grado, senza confrontarsi con i motivi d’impugnazione: la sentenza è quindi viziata da motivazione apparente.
Il secondo motivo è infondato. All’Amministrazione finanziaria non è consentito mutare i termini della contestazione deducendo motivi diversi da quelli contenuti nell’atto impositivo. Nella specie non vi è stato alcun mutamento dell’originaria contestazione, che atteneva comunque all’indeducibilità dei costi portati integralmente in deduzione: la successiva riduzione della pretesa è conseguita all’individuazione di una diversa regola iuris, non a un mutamento dei fatti contestati. Non ricorre pertanto il vizio di ultra-petizione, che si configura solo quando il giudice alteri gli elementi obiettivi dell’azione.
Il terzo motivo è fondato. La Corte dà continuità al principio secondo cui i costi di trasporto rimborsati dall’associazione professionale agli associati, ricorrendo la stretta strumentalità della spesa all’attività professionale, sono deducibili integralmente quando il trasporto è effettuato con il mezzo di proprietà del singolo associato (Cass. n. 4226 del 2025). L’art. 164 t.u.i.r. è norma speciale rispetto al criterio generale dell’art. 54 t.u.i.r. e tiene conto dell’uso anche promiscuo del bene intestato all’associazione, onde la limitazione al 40 per cento riguarda i soli mezzi riconducibili all’associazione stessa.
La CTR, riconoscendo la deducibilità dei costi nella misura del 40 per cento, ha omesso di verificare se gli stessi fossero riconducibili esclusivamente all’attività professionale, non attenendosi a tali principi. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, che procederà a nuovo esame e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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