Operazioni soggettivamente inesistenti e prova della consapevolezza del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 2800 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti incluse in una frode carosello, l’Amministrazione finanziaria assolve l’onere di provare che l’operazione è stata posta in essere da soggetto diverso dall’emittente della fattura anche mediante elementi indiziari, tra i quali rileva la mancanza in capo al cedente di un’idonea struttura organizzativa. L’Amministrazione deve inoltre provare la consapevolezza del destinatario dell’inserimento dell’operazione in una evasione d’imposta, che non richiede la dimostrazione della partecipazione all’accordo criminoso né della piena coscienza della frode, ma la sola colpevole ignoranza desumibile dalla violazione dell’ordinaria diligenza rapportata alla qualità professionale svolta. Assolto tale onere, la prova si sposta sul contribuente, il quale non può limitarsi alla regolarità formale delle scritture contabili. Il giudicato penale assolutorio per reati fiscali non ha efficacia automatica nel processo tributario, salvo che ricorrano le condizioni di applicabilità dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000.
Il Fatto
Un’avviso di accertamento integrativo ai fini IVA contestava a una società l’utilizzo di fatture relative a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, emesse da soggetti privi di struttura imprenditoriale. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello della contribuente, confermando la sfavorevole decisione di primo grado sul rilievo che la società fosse in grado di individuare, con l’ordinaria diligenza, la sostanziale inesistenza dei contraenti.
La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., quest’ultimo incentrato sulla congruità dei prezzi praticati dai fornitori rispetto a quelli di mercato. In memoria la ricorrente dava atto dell’intervenuta assoluzione in sede penale del legale rappresentante.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, dichiarando il secondo inammissibile perché, sotto lo schermo della violazione di legge, la ricorrente mirava a sollecitare un nuovo giudizio di merito sulla valutazione della prova. Richiamando Sezioni Unite n. 34476 del 2019, la Corte ribadisce che la critica alla ricorrenza dei requisiti presuntivi deve concentrarsi sull’insussistenza di tali requisiti nel ragionamento del giudice di merito, non sulla sua plausibilità.
Nel merito, il ricorso è infondato. La Corte ricostruisce l’orientamento consolidato in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, richiamando anche la giurisprudenza unionale (Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, C-277/14, e CGUE 11 novembre 2021, C-281/20). L’onere probatorio grava sull’Amministrazione finanziaria, che può assolverlo indicando elementi indiziari sufficienti a inferire che l’operazione non è stata posta in essere dal soggetto risultante dalla fattura. Tra gli indizi validi rientra la mancanza in capo all’emittente di idonea struttura organizzativa.
Quanto alla consapevolezza del destinatario, non è richiesta la prova della partecipazione all’accordo criminoso né della piena coscienza della frode, ma solo che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla professionalità svolta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale. La Corte valorizza le circostanze accertate dalla CTR: il settore merceologico del tutto estraneo dei fornitori, la gestione di fatto da parte di soggetto diverso dal rappresentante formale e la fornitura della provvista all’acquirente. Tali circostanze, conoscibili dalla contribuente per avere effettuato le visure camerali, imponevano un procedimento inferenziale sulla sostanziale inesistenza dei contraenti.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di rilevanza: accertata l’inesistenza soggettiva delle operazioni, la congruità o meno dei prezzi rispetto al mercato non assume carattere decisivo. Infine, la Corte esclude che l’assoluzione penale irrevocabile del legale rappresentante possa condurre a diversa conclusione. L’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alle sole sentenze penali assolutorie perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, ipotesi non ricorrente. Ribadita l’autonomia tra i due giudizi, il giudice tributario non può recepire acriticamente le conclusioni assolutorie, dovendo procedere a un proprio apprezzamento del materiale probatorio. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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