Frode carosello e onere della prova della consapevolezza del cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 3949 del 16.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, anche inserite in una frode carosello, essa ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. Tale prova può essere raggiunta anche mediante presunzioni semplici ed elementi indiziari, oggettivi e specifici, dai quali risulti che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Non assumono rilievo, a tal fine, la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, la congruità dei prezzi, né la mancanza di benefici dalla rivendita.

Il Fatto

La società contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, riformando la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento. L’Ufficio aveva contestato, per il 2015, l’indebita detrazione di IVA su fatture emesse da società ritenute cartiere, asseritamente interposte tra la contribuente e la cedente, in relazione ad acquisti sottocosto di carburante nell’ambito di una frode carosello.

La ricorrente deduceva la violazione delle regole sull’onere probatorio e l’omesso esame di fatti decisivi, lamentando che l’Amministrazione non avesse dimostrato né la fittizietà dei soggetti interposti né la propria consapevolezza della frode.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il riparto dell’onere probatorio muovendo dalla giurisprudenza unionale e dal consolidato orientamento di legittimità. Sul punto richiama Sez. V n. 9851 del 2018 e Sez. V n. 27566 del 2018, secondo cui l’Amministrazione deve provare la sostanziale inesistenza del contraente e la conoscibilità della frode da parte del cessionario.

Quanto al tipo di prova, la Corte chiarisce che essa può essere raggiunta mediante presunzioni semplici ai sensi dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1973, non occorrendo la prova certa di ogni dettaglio. Il giudice di merito ha accertato che le società fornitrici, prive di mezzi e personale, non presentavano dichiarazioni dei redditi né versavano imposte, sicché un operatore del settore mediamente accorto avrebbe dovuto assumere informazioni con una semplice interrogazione camerale.

La Corte ribadisce che, una volta raggiunta la prova, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la propria buona fede e la massima diligenza. Nessun rilievo assumono la regolarità formale delle scritture, la congruità dei prezzi o l’assenza di vantaggi, circostanze già insite nella nozione di operazione soggettivamente inesistente o inidonee a provare l’estraneità alla frode.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: la censura non investe un fatto storico, ma la valutazione di deduzioni difensive, sollecitando una rivisitazione del merito preclusa in sede di legittimità, secondo il principio di Sez. Un. n. 8053 del 2014. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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