Abuso del diritto e leveraged buy out escludono deduzione interessi verso soci (Cass. civ. Sez. V n. 18577 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abuso del diritto, l’operazione di leveraged buy out non è illecita in sé, essendo disciplinata dall’art. 2501-bis cod. civ., poiché l’essenza dell’abuso consiste nell’utilizzo di strumenti leciti per conseguire un fine che tale non è. L’operazione si connota come elusiva, ai sensi dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, quando la CTR accerta che il debito è stato contratto nei confronti della stessa compagine sociale, senza corresponsione degli interessi dedotti come componenti negative e con un tasso ultralegale fissato unilateralmente dalla società debitrice. La censura che solleciti una lettura alternativa degli elementi di merito è inammissibile in sede di legittimità. La genericità e l’ipoteticità delle ragioni economiche allegate esclude la deduzione di un effettivo interesse economico.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate accertava, a carico di una società, maggior imposta per l’anno 2008. Il rilievo riguardava un’operazione ritenuta elusiva, costituita dalla deduzione di interessi passivi di importo elevato, al saggio deliberato da una società poi fusa per incorporazione nella ricorrente, pari a cinque punti in più di quello legale, da corrispondersi ai propri soci finanziatori per l’acquisto delle quote di una terza società, possedute dai medesimi soci.

L’Agenzia contestava che l’operazione ben avrebbe potuto realizzarsi con una semplice fusione, senza cessione delle quote, e che, secondo lo stesso socio, gli interessi dedotti neppure venivano corrisposti. Disconosceva inoltre la diminuzione del reddito operata mediante dichiarazione integrativa, per mancata dimostrazione della tassazione del maggior valore in capo ai cedenti. La CTP respingeva il ricorso; la CTR confermava. La società ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo di aver dimostrato valide ragioni economiche, gestionali e finanziarie: una società unica avrebbe rappresentato maggior valore per la presenza di elementi attivi redditizi, con aumento del rating presso gli istituti di credito, riduzione dei costi del personale e accorpamento dei contratti per utenze, il tutto tramite il meccanismo dell’art. 2501-bis cod. civ., escludendo il rischio di recesso di un socio.

La Corte ritiene il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. La prima parte della censura si basa su una lettura alternativa degli elementi di merito e si risolve nella sollecitazione di una rivisitazione dell’accertamento in fatto compiuto dalla CTR, come tale insindacabile in sede di legittimità. Si chiede di valorizzare elementi la cui rilevanza non è stata ritenuta fondante dalla CTR, che ha invece considerato assorbente il fatto che l’indebitamento era effettuato nei confronti dei soci, senza corresponsione di interessi e con un elevato tasso ultralegale fissato unilateralmente dal debitore.

Le ragioni allegate non costituiscono deduzione di effettivo interesse economico: sono caratterizzate da estrema genericità, prive di riscontro fattuale circa l’attuazione delle relative indicazioni, benché le operazioni risalissero al 2002 e la verifica fosse avvenuta nel 2011, e sono in parte ipotetiche e inverosimili. In particolare, l’allegata esigenza di evitare il rischio di recesso del socio non regge, posto che i soci delle due società non solo erano gli stessi, ma erano padre, madre e figlia, e hanno sempre agito di conserva.

In punto di diritto, non può allegarsi, a riprova dell’ammissibilità dell’operazione, che il leveraged buy out costituisca di per sé operazione lecita, tanto da essere oggetto dell’art. 2501-bis cod. civ., poiché l’essenza dell’abuso del diritto consiste nell’utilizzo di strumenti leciti per conseguire un fine che tale non è. La CTR non ha affermato l’illiceità in sé di siffatte operazioni, ma ha rilevato come quella in esame fosse connotata da finalità esclusivamente elusiva, proprio perché il debito venne contratto verso la stessa compagine sociale, senza corresponsione degli interessi imputati come componenti negative e con tasso stabilito ad elevato livello dal debitore. Non è pertinente il parallelismo con la fattispecie oggetto della sentenza di questa Sezione n. 868/2019, poiché in quel caso la provvista era ottenuta tramite credito bancario. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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