Rendita catastale degli impianti industriali: necessaria motivazione analitica sullo scorporo (Cass. civ. Sez. 5 n. 17868 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estimo catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e produttiva (c.d. categoria D/1), il giudice tributario che respinge l’impugnazione dell’avviso di accertamento della rendita proposta dall’ente impositore deve fornire una motivazione analitica, esaminando le specifiche censure relative alla stima dei singoli cespiti e accertando se lo scorporo delle componenti impiantistiche, funzionali al processo produttivo e pertanto non direttamente stimabili —, sia stato effettuato e in misura congrua rispetto alla natura dei beni. In difetto, la motivazione si risolve in una formula assertiva priva di contenuto esplicativo e la sentenza è nulla per apparenza della motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., restando assorbiti gli altri motivi. Il precedente annullamento giurisdizionale di una valutazione catastale, se non passato in giudicato, non impedisce all’Amministrazione di procedere a una nuova valutazione in conformità alla disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 (c.d. “stima diretta”).

Il Fatto

Una società contribuente presentava una dichiarazione Docfa per un impianto chimico, proponendo il classamento D/1 e una rendita di € 40.900,00. L’Agenzia delle Entrate, dopo un primo provvedimento corretto in sede di reclamo-mediazione, notificava un avviso di accertamento con cui, accettando il classamento, rideterminava la rendita in € 70.500,00.

La contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo non correttamente effettuate alcune valutazioni dell’Ufficio e disponendo la conferma delle stesse con riferimento a specifici impianti. L’appello dell’Agenzia veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale, che stigmatizzava la valutazione “esclusivamente sulla carta” del libro dei cespiti e riteneva che l’annullamento giurisdizionale di una precedente valutazione impedisse la ripetizione della stessa. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione respinge innanzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la c.d. doppia conforme, rilevando che la censura non attiene alla mera insufficienza motivazionale, ma alla motivazione apparente e incomprensibile, sindacabile ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., e non ai sensi della diversa ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., non prospettata.

Quanto al primo motivo, la Corte lo ritiene fondato. La sentenza impugnata, pur dando atto della possibilità di scorporare determinate componenti impiantistiche (i c.d. “imbullonati”) non analizza le singole censure dell’Ufficio relative all’impianto antincendio, ai serbatoi in acciaio e alle centrali termiche, e non svolge alcuna autonoma valutazione sul fatto che tale scorporo sia avvenuto e in misura congrua rispetto alla natura dei beni da escludere dal calcolo della rendita.

La motivazione della Commissione Tributaria Regionale, incentrata sul mero riferimento all’oggetto del giudizio quale “rideterminazione della rendita catastale escludendo le componenti impiantistiche”, risulta meramente assertiva, priva di contenuto esplicativo del percorso logico-giuridico seguito. La Corte enuncia il principio per cui il giudice tributario deve individuare in fatto le componenti impiantistiche oggetto di scorporo e quelle strutturalmente connesse all’unità immobiliare, accertando la correttezza della rettifica operata dall’Ufficio.

Il primo motivo è accolto, con conseguente assorbimento degli altri, la sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia per una nuova valutazione delle questioni indicate, con pronuncia anche sulle spese della fase di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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