Società di persone e soci, litisconsorzio necessario anche d’ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 17608 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’unitarietà dell’accertamento posto a base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso, da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci. Ne deriva che il loro simultaneo contraddittorio è condizione di validità del giudizio. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio. Fanno eccezione le sole questioni personali del socio, quali la qualità di socio, la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito. Il principio opera anche per l’Irap dovuta da una società di persone, per la trasparenza ai soci.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, all’esito di un processo verbale di constatazione, ricostruiva in via induttiva un maggiore imponibile in capo a una società di persone ai fini Irpef, Irap e Iva per l’anno 2006, ritenendo simulata la cessione dell’intero capitale sociale intervenuta nel marzo 2007. L’Ufficio notificava quindi al socio di maggioranza, oltre all’avviso di accertamento societario, un avviso di accertamento personale con cui gli attribuiva per trasparenza, ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r., i maggiori redditi accertati in proporzione alla quota.
Il contribuente impugnava l’avviso personale davanti alla CTP di Pistoia, che accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo legittima la sola sanzione per omessa dichiarazione. La CTR accoglieva integralmente l’appello dell’Ufficio. Il contribuente ricorre per cassazione con cinque motivi; l’Agenzia depositava un atto ai soli fini della partecipazione alla discussione orale, senza controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio, in via preliminare, il difetto di litisconsorzio necessario tra tutti i soci e la società. L’unitarietà dell’accertamento che fonda la rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei soci, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, impongono che tutti siano parti dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto.
Ne consegue che il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. Restano estranee a tale vincolo le sole questioni personali del socio, come la qualità di socio, la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito.
Il medesimo principio vale per l’Irap dovuta da una società di persone, trattandosi di imposta da imputarsi per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 14815 del 2008, n. 15116 del 2018, n. 13452 del 2017 e n. 10145 del 2012.
Quanto all’Iva, l’accertamento di maggior imponibile a carico di una società di persone, autonomamente operato, non determina di per sé un litisconsorzio necessario nei confronti dei soci, mancando un meccanismo analogo a quello degli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973 e 5 del d.P.R. n. 917/1986. Ove però l’Agenzia abbia proceduto con un unico atto ad accertamenti di imposte dirette e Irap a carico della società, fondati su elementi comuni, il profilo relativo all’imponibile Iva non si sottrae al vincolo del simultaneus processus per l’inscindibilità delle situazioni, secondo Cass. n. 8211 del 2022.
Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato l’avviso proponendo questioni non soltanto personali, contestando l’accertamento del maggior reddito in capo alla società: la controversia concerne dunque gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria, con configurabilità di un litisconsorzio necessario originario. Il giudizio celebrato senza la partecipazione dell’altro socio e della società è nullo. La Corte dichiara quindi la nullità dell’intero giudizio, che travolge entrambe le decisioni di merito, e rimette le parti davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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