Riparto supplementare somme irreperibili fuori dall’amministrazione straordinaria ante riforma (Cass. civ. Sez. I n. 18580 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal d.l. 26/1979, le ripartizioni finali fra i creditori restano regolate, per il combinato disposto degli artt. 1, ultimo comma, d.l. 26/1979 e 213, ultimo comma, l. fall., dall’art. 117 l. fall. nel testo applicabile ratione temporis. La disciplina dell’art. 117, comma 4, l. fall. introdotta dall’art. 107 d. lgs. 5/2006 non è applicabile direttamente, per effetto della disciplina transitoria, né in via analogica, perché il ricorso all’analogia presuppone una lacuna che il legislatore ha invece escluso con una scelta discrezionale.

Il Fatto

Una società, già sottoposta ad amministrazione straordinaria e tornata in bonis per pagamento integrale dei creditori, chiedeva l’assegnazione delle somme accantonate in favore dei creditori irreperibili, sia per i propri crediti ammessi al passivo e rimasti insoddisfatti, sia per i crediti corrisposti in qualità di garante della società controllata, anch’essa in amministrazione straordinaria.

Il giudice delegato accoglieva solo la prima domanda, in misura pari al residuo importo dovuto, e rigettava la seconda. Il Tribunale di Milano, in sede di reclamo, confermava il rigetto, escludendo l’estensione del riparto supplementare a ragioni di credito non ammesse al passivo e negando che il garante potesse surrogarsi automaticamente senza insinuazione tardiva. La società ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi e li rigetta. Il punto di partenza è la disciplina applicabile: la procedura era stata aperta in forza del d.l. 26/1979 e le ripartizioni finali rimanevano regolate, per il richiamo degli artt. 1, ultimo comma, d.l. 26/1979 e 213, ultimo comma, l. fall., dall’art. 117 l. fall. nel testo ratione temporis.

Da qui la correzione, ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ., del decreto impugnato, che aveva ritenuto applicabile la nuova disciplina dell’art. 117, comma 4, l. fall. Tale norma non era applicabile né direttamente, essendo stata introdotta dall’art. 107 d. lgs. 5/2006, né in via analogica, perché il procedimento per analogia presuppone l’assenza di una norma che regoli il caso e non può servire a superare la disciplina transitoria voluta dal legislatore.

Nel sistema previgente, l’ultimo inciso dell’art. 117, comma 3, l. fall. attribuiva al deposito presso l’istituto di credito un’efficacia liberatoria, attestata dal certificato di deposito: le somme fuoriuscivano immediatamente dal patrimonio del fallito e dalla disponibilità della procedura. La ripartizione supplementare introdotta dalla riforma postula invece che le somme restino nella disponibilità del fallimento fino alla scadenza del quinquennio, il che è incompatibile con quella efficacia liberatoria. Ne segue che, nel sistema previgente, le somme dovevano ritenersi definitivamente assegnate ai creditori indicati nel piano di riparto.

La Corte esclude poi che l’istanza potesse trovare ingresso attraverso l’art. 117, comma 2, l. fall. ratione temporis, che riguardava i soli crediti ammessi soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata. Nel caso di specie il credito del garante non era mai stato ammesso con riserva e non poteva qualificarsi come condizionale prima del pagamento: il fideiussore non vanta diritto di regresso prima del pagamento del debito garantito e può essere ammesso al passivo, in surrogazione, solo dopo.

Né è praticabile un’interpretazione estensiva o analogica: l’attività interpretativa è segnata dal limite di tolleranza del significante testuale, e nel caso di specie non è ravvisabile alcuna lacuna, ma una scelta discrezionale del legislatore dell’epoca. La questione di legittimità costituzionale è infine dichiarata manifestamente infondata: la disciplina non viola disposizioni costituzionali né l’art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU, perché le somme, dopo l’assegnazione, fuoriescono dalla disponibilità del fallimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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