Illecito disciplinare permanente dell’avvocato e dies a quo della prescrizione (Cass. civ. Sez. Un. n. 7473 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’illecito disciplinare dell’avvocato che omette di restituire al cliente le somme ricevute in deposito fiduciario, o di versare quanto dovuto in esecuzione di impegni assunti con il cliente, ha natura permanente. La condotta non si esaurisce nella percezione della somma, ma si protrae finché l’importo non sia messo a disposizione dell’assistito. In mancanza di restituzione, e in difetto di prova di cause che facciano cessare la permanenza, la consumazione si protrae fino alla decisione disciplinare di primo grado, dalla quale inizia a decorrere il termine prescrizionale massimo di cui all’art. 56, comma 3, della legge n. 247 del 2012. Un momento anteriore di cessazione può individuarsi nel rifiuto opposto al cliente di restituire la somma o nella rivendicazione del diritto di trattenerla. Il rilievo d’ufficio di un diverso dies a quo è precluso quando presuppone una specifica indagine fattuale.
Il Fatto
Il Consiglio di disciplina forense distrettuale infligge a un avvocato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per due anni, contestando plurime violazioni deontologiche oggetto di quattro segnalazioni, poi riunite in altrettanti procedimenti. Le condotte riguardano il mancato adempimento dell’impegno di definire la posizione debitoria di un assistito, la mancata partecipazione ad udienze con conseguente soccombenza del cliente, l’omessa comunicazione della soccombenza in appello e la mancata restituzione di somme ricevute in deposito fiduciario o anticipate per attività difensiva.
Il Consiglio nazionale forense, in parziale accoglimento del ricorso dell’incolpato, dichiara prescritta l’azione disciplinare per uno dei capi di incolpazione e ridetermina la sanzione in diciotto mesi. L’avvocato ricorre per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 56, comma 3, della legge n. 247 del 2012 e l’errata valutazione delle prove.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo non è fondato. Il ricorrente individua il dies a quo della prescrizione nella data di commissione di ciascun fatto, situata tra il 2012 e il 2016, e ne deduce il decorso del termine massimo alla data della pronuncia del CNF. L’argomento omette la giurisprudenza di legittimità sulla natura permanente degli illeciti disciplinari degli avvocati.
Le incolpazioni concernono la violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza (art. 9), di fedeltà (art. 10) e diligenza (art. 12), delle regole di adempimento del mandato (art. 26) e di gestione del denaro altrui (art. 30). Le condotte contestate hanno ad oggetto il mancato versamento di somme che l’avvocato si era impegnato a corrispondere o a rimborsare, e la mancata restituzione di importi ricevuti in deposito fiduciario. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 14233 del 2020, n. 8946 del 2023 e n. 28468 del 2022: si tratta di condotte accomunate dall’appropriazione di somme affidate fiduciariamente o dal mancato impiego per le finalità concordate.
Poiché la somma non risulta mai restituita, la giurisprudenza individua un limite alla permanenza, per evitare un’imprescrittibilità non prevista dalla legge. Tale limite è posto nella decisione disciplinare di primo grado, in analogia all’orientamento penale (Cass. pen. n. 32220 del 2015), come affermato dalle Sezioni Unite n. 23239 del 2022 e n. 1822 del 2015. Nel caso in esame le somme non sono mai state restituite né versate: la natura permanente è pacifica e non vi è prova di un esplicito rifiuto opposto ai clienti o di rivendicazione del diritto di trattenere.
Quanto all’accordo conciliativo menzionato per uno dei procedimenti, esso potrebbe rilevare ai fini della cessazione della permanenza solo ove rivestisse i caratteri della transazione novativa, idonea a mutare il titolo dei crediti (Sezioni Unite n. 8946 del 2023). Il rilievo d’ufficio di un diverso dies a quo è però precluso dalla necessità di una specifica indagine fattuale, non ammissibile in sede di legittimità, non avendo il ricorrente allegato il contenuto dell’accordo né depositato lo stesso.
Il secondo motivo è inammissibile. Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge; l’accertamento del fatto e la valutazione delle risultanze processuali restano estranei al controllo di legittimità, salvo palese sviamento di potere (Sezioni Unite n. 24285 del 2024, n. 18395 del 2016, n. 15203 del 2016). Il CNF ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni degli esponenti, sulla documentazione e su quanto ammesso dall’incolpato, valutabile in senso sfavorevole al dichiarante (Sezioni Unite n. 36660 del 2022). Le censure sollecitano un diverso apprezzamento del materiale probatorio e non attingono il minimo costituzionale della motivazione. Il ricorso è rigettato, con assorbimento dell’istanza di sospensione dell’esecuzione.
Nota della Redazione
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