Prededuzione del credito del fornitore e consecuzione delle procedure concorsuali (Cass. civ. Sez. I n. 18595 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’opposizione allo stato passivo, chiamato a individuare il rango della pretesa creditoria, deve accertare autonomamente la consecuzione tra il concordato preventivo e il successivo fallimento. La sentenza dichiarativa di fallimento non contiene alcuna statuizione sull’unicità dell’insolvenza, perché il tribunale fallimentare non compie, a tal fine, alcuna indagine: nessun giudicato può quindi dirsi formato sul punto. La collocazione del credito in prededuzione o in chirografo dipende esclusivamente dalla configurabilità della consecutio tra le procedure. Esclusa quest’ultima con accertamento in fatto congruamente motivato, il credito del fornitore non è prededucibile.

Il Fatto

Una società fornitrice aveva proposto opposizione allo stato passivo nei confronti del fallimento di altra società, lamentando che il proprio credito, ammesso in chirografo, non era stato riconosciuto in prededuzione. A sostegno della pretesa la società opponente allegava di essere stata fornitore strategico nella precedente procedura di concordato preventivo, da considerarsi in continuità con la successiva dichiarazione di fallimento.

Il Tribunale ha respinto l’opposizione. Ha ritenuto che l’accertamento dei debiti concordatari non adempiuti, contenuto nella sentenza dichiarativa di fallimento, non spiega alcuna efficacia sulla collocazione del credito, e che il fallimento aveva avuto come presupposto un’insolvenza diversa da quella esistente al momento dell’omologa. Il decreto è stato impugnato in cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere formato il giudicato sulla consecuzione delle procedure, essendo pacifico il persistente stato di insolvenza. La Corte ha respinto la censura: la sentenza dichiarativa di fallimento non contiene alcuna statuizione sull’asserita unicità dell’insolvenza, non avendo il tribunale fallimentare svolto, in tal senso, alcuna indagine, in realtà non necessaria ai fini della dichiarazione di fallimento.

Il giudice dell’opposizione era dunque tenuto ad accertare la consecutio tra concordato e fallimento, senza che una portata preclusiva potesse derivare dagli accertamenti contenuti nella sentenza dichiarativa sul diverso profilo dell’insolvenza. Il Tribunale, con accertamento in fatto non più sindacabile in sede di legittimità, ha escluso espressamente la consecuzione: tanto basta per ritenere infondato il motivo.

Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 111 r.d. n. 267 del 1942, per non aver riconosciuto la prededuzione del credito, maturata in conseguenza della fornitura strategica ed essenziale per l’esecuzione del concordato in continuità. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, perché incentrato su un profilo decentrato rispetto alla ratio decidendi, fondata sul difetto di consecutività tra le procedure.

Il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte lo ha ritenuto inammissibile: il motivo non enuncia i fatti storici asseritamente omessi, ma indica solo il mancato esame del profilo della funzionalità e occasionalità del credito, questione priva di decisività secondo il paradigma perimetrato da Cass. Sez. Un. n. 8053/2014.

Il quarto motivo riproponeva la violazione dell’art. 111, secondo comma, r.d. n. 267 del 1942, assumendo l’erroneità dell’esclusione della consecuzione. Anch’esso è inammissibile, perché sollecita un nuovo scrutinio della quaestio facti su un accertamento del Tribunale adeguatamente motivato e non più censurabile, come affermato da Cass. Sez. I n. 3340 del 2019, n. 24155 del 2017 e n. 640 del 2019. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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