Dichiarazione valutaria dovuta al primo imbarco anche con scalo interno (Cass. civ. Sez. II n. 17088 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento transfrontaliero di denaro contante, l’obbligo di dichiarazione previsto dall’art. 3 d.lgs. n. 195/2008 grava sulla persona fisica che entra nell’Unione o ne esce e va adempiuto nel valico doganale predisposto dallo Stato membro al primo imbarco del volo internazionale. La circostanza che il biglietto preveda uno scalo in transito all’interno del territorio nazionale non sposta il momento dell’adempimento, poiché lo scalo intermedio non interrompe il trasferimento verso un Paese extra UE. L’art. 40 del Regolamento di esecuzione UE n. 2447/2015, che disciplina il controllo dei bagagli, non è dirimente: l’obbligo dichiarativo assicura il monitoraggio del denaro trasportato dalla persona fisica, a prescindere dal bagaglio. La nozione di soggetto che entra o esce dall’Unione va interpretata in maniera ampia.
Il Fatto
Il Dipartimento I Direzione V del Ministero dell’Economia e delle Finanze emetteva un decreto con cui determinava a carico di una persona fisica la sanzione pecuniaria di Euro 32.038,00, oltre Euro 20,00 per spese, per la pretesa violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 195/2008. Era accaduto che la ricorrente, in partenza dall’aeroporto di Catania per la Cina con scalo interno a Roma Fiumicino, aveva omesso di dichiarare il denaro contante trasportato, pari a Euro 90.095,00, somma superiore alla soglia di Euro 10.000,00.
Gli ufficiali procedevano al verbale di accertamento e disponevano il sequestro delle somme. Il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione al decreto; la Corte d’appello di Catania respingeva l’appello, confermando che l’obbligo dichiarativo andava adempiuto già nel momento del passaggio di frontiera all’aeroporto di partenza. La questione giungeva così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
Investita dell’unico motivo, con cui la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 195/2008 e dell’art. 40 del Regolamento di esecuzione UE n. 2447/2015, la Corte muove dalla disciplina doganale interna. L’art. 4 del d.P.R. n. 43/1973 istituisce le dogane negli aeroporti aperti al traffico aereo civile internazionale e l’art. 32 consente ai funzionari di procedere agli accertamenti riguardanti l’aeromobile, le persone presenti a bordo e le cose trasportate.
Nella specie, l’omissione della dichiarazione era stata accertata da funzionari dell’Agenzia delle Dogane coadiuvati da operatori della Guardia di finanza all’aeroporto di Catania Fontanarossa, cioè al primo imbarco del volo diretto verso un Paese extra UE, sia pure con scalo interno. La Corte riconosce che negli scali internazionali di transito può essere eseguito un ulteriore controllo, ma osserva che, per l’attuazione degli scopi del Regolamento CE n. 1889/2005, lo Stato membro può organizzare i servizi di controllo doganale anche predisponendoli al primo imbarco.
Da qui l’irrilevanza dell’invocato art. 40 del Regolamento di esecuzione UE n. 2447/2015: la norma concerne specificamente il controllo dei bagagli, a mano o registrati, mentre l’obbligo dell’art. 3 assicura il monitoraggio del trasporto del denaro da parte della persona fisica, a prescindere dal bagaglio. La Corte richiama poi la pronuncia della Corte di giustizia UE, sez. I, causa C-17/16, resa su rinvio pregiudiziale, secondo cui la nozione di persona fisica che entra nell’Unione o ne esce deve essere interpretata in maniera ampia, e gli aeroporti degli Stati membri fanno parte del territorio dell’Unione.
Il valico doganale rilevante, conclude la Corte, è dunque quello predisposto dallo Stato al primo imbarco, sebbene sia previsto uno scalo intermedio in transito all’interno del territorio nazionale. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese processuali e applicazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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